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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.12.2009 10.2009.178

1 décembre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·585 mots·~3 min·3

Résumé

Mordere ad una persona un dito della mano destra; legittima difesa esimente

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.178 DA 1350/2009

Bellinzona 1 dicembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, a __________, il 4 settembre 2008, cagionato intenzionalmente un danno al corpo di CIVI 1 mordendogli un dito della mano destra provocandogli le lesioni attestate nel certificato medico 22 settembre 2008 dell’Ospedale Beata Vergine di __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1350/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- (quattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 marzo 2009 dell’accusato;

indetto                               il dibattimento 1 dicembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto non ha commesso il reato addebitatogli. In effetti è stata la parte civile ad aggredirlo con violenza ed egli si è limitato a difendersi;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Trattasi di legittima difesa ai sensi degli art. 15 e 16 CPS?

                                        3.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        4.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1350/2009 del 16 marzo 2009;

                                        avendo egli agito in stato di legittima difesa esimente, art. 15 CPS;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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