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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.10.2009 10.2009.155

30 octobre 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·658 mots·~3 min·4

Résumé

Circolare con la vettura alla velocità di 91 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h

Texte intégral

Incarto n. 10.2009.155 DA 1195/2009

Bellinzona 30 ottobre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Renault targata __________ alla velocità di 91 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr., in rel. con gli art. 27 cpv. 1,  32 cpv. 2 e 3 LCStr., art.  4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 marzo 2009 n. 1195/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 70.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 3'150.-; L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                 2.     Alla multa di fr. 1'100.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 11 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 marzo 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 30 ottobre 2009, al quale ha preso parte unicamente l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, chiedendo la conferma della propria proposta di pena;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, che ammette i fatti e chiede una riduzione della pena, dichiarandosi disposto ad eseguire lavori di pubblica utilità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?

                                 4.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1195/2009 del 16 marzo 2009;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     al lavoro di pubblica utilità di 60 (sessanta) ore da eseguire;

                                  §     l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

                                 2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                       125.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       125.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      250.00       totale

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