Incarto n. 10.2009.152 DA 982/2009
Bellinzona 5 maggio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Elisa Bagnaia in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1, Bellinzona)
prevenuto colpevole di vie di fatto
per avere, a __________ in data __________ 2009, commesso vie di fatto nei confronti di CIVI 1, in evidente stato interessante, spintonandola più volte;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo 2009 n. 982/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP)
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13 marzo 2009;
indetto il dibattimento 5 maggio 2010, al quale ha partecipato l’accusato personalmente con il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il teste;
sentita la parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede che venga confermato il decreto d’accusa e quindi che vengano riconosciute le pretese di torto morale (fr. 1'000.—) e il risarcimento della parcella legale;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, ritento che il teste si è contraddetto e confuso e comunque la parte civile ha provocato l’accusato, motivo per il quale quest’ultimo non può essere condannato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 da considerare colpevole per vie di fatto per le circostanze indicate nel decreto d’accusa del 3 marzo 2009?
1.1 In caso affermativo, quale deve essere la pena da comminare?
2. Devono essere riconosciute alla parte civile indennità per
- spese di patrocinio legale
- torto morale?
3. Il giudizio sulle tasse e sulle spese del procedimento
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art.126 cpv.1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente al quesito 1 e come segue agli altri
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 982/2009 del 3 marzo 2009.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.- (trecento), con avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP)
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, Arbedo al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
2.1 Al pagamento alla parte civile di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Ufficio della migrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.- multa
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi
fr. 800.- totale