Incarto n. 10.2009.144 DA 979/2009
Bellinzona 10 dicembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Tiziana Brignoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura Skoda targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.06 - max. 1.18 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il 25 ottobre 2008;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muretto esistente sulla sua destra;
fatti avvenuti a __________ il 25 ottobre 2008;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 2 marzo 2009 n. 979/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 4’500.--.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 marzo 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito l'accusato, il quale chiede che la pena venga commisurata alle sue reale situazione finanziaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 979/2009 del 2 marzo 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 50.--(cinquanta), per un totale di fr. 2’250.-- (duemiladuecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1’000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 20 (venti) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 370.00 spese giudiziarie
fr. 1670.00 totale