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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.08.2008 10.2008.8

19 août 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·705 mots·~4 min·2

Résumé

Favorire il soggiorno illegale in Svizzera della ex-moglie

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.8 DA 4442/2007

Bellinzona 19 agosto 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Sabrina Gendotti in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, fra il 28 marzo e il 13 aprile 2007, favorito il soggiorno illegale in Svizzera della ex moglie __________ ospitandola presso il suo appartamento a __________ benché fosse a conoscenza del divieto di entrata emanato a carico di quest’ultima dalla competente autorità amministrativa e valido dal 22 febbraio 2007 al 12 dicembre 2007;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 dicembre 2007 n. 4442/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 300.--, corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 400.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 dicembre 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 19 agosto 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale espone la vicenda che lo ha condotto ad ospitare la ex-moglie per il periodo in questione, sottolineando come non abbia avuto alternativa, visto il carattere particolarmente problematico della donna. Inoltre precisa che poche ore dopo il suo arrivo presso l’appartamento di via __________, ella ha chiamato la polizia, che, dopo averla interrogata, l’ha riconsegnata a lui. Pertanto le autorità sono state da subito informate della presenza in Svizzera della signora e non è a suo avviso corretto condannarlo per questo. Chiede che si tenga conto dei fatti nel loro complesso e che, se possibile, lo si prosciolga;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  L’imputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.  L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 vLDDS, 116 LStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali, caso lieve, art. 116 cpv. 2 LStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4442/2007 del 13 dicembre 2007;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 400.-- (quattrocento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       400.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       170.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      770.00       totale

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