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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.06.2008 10.2008.67

30 juin 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,119 mots·~6 min·2

Résumé

Guida in stato di ubriachezza (min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille)

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.67 DA 456/2008

Bellinzona 30 giugno 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Y targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1996 (alcolemia: 2.01 grammi per mille), nel 2002 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2003 (alcolemia: 2.14 grammi per mille) per analogo reato;

                                        fatti avvenuti __________;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 4 febbraio 2008 n. 456/2008 del che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 90,- (novanta) (art. 34 e segg. CPS) ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 8'100,- (ottomilacento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 1'500,- (millecinquecento(, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200,- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300,- (trecento).

                                        4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 giorni (ai sensi del CPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 03.11.2003 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008;

indetto                               il dibattimento 30 giugno 2008, al quale hanno preso parte l’accusato e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, DI 1, , il quale motiva l’opposizione interposta al decreto di accusa in esame con tre ordini di ragioni: innanzitutto la pena proposta si avvera in concreto eccessiva, nella misura in cui l’aliquota giornaliera di fr. 90.- è figlia di un’errata valutazione dei dati patrimoniali riguardanti il prevenuto, il quale deve corrispondere mensilmente alimenti per i tre figli in misura di fr. 800.- circa a fronte di un reddito mensile netto di ca. 3300.-; secondariamente, il Procuratore pubblico non considera la situazione personale del suo assistito, gravato da numerosi debiti; infine, una revoca della precedente pena detentiva vanificherebbe il diritto di visita a favore del prevenuto dei figli minorenni (uno di nove anni e l’altra di diciassette). In conclusione, il patrocinatore chiede che il suo cliente venga condannato ad una pena pecuniaria con un’aliquota giornaliera massicciamente ridotta; che la pena principale sia sospesa condizionalmente; e che, subordinatamente, quale pena principale vengano inflitti lavori di pubblica utilità, pure da sospendere. Il difensore non si oppone quindi alla multa, la quale dovrebbe essere comunque ricondotta a fr. 1000.- (equivalente cioè a un terzo del salario circa), e contesta da ultimo la revoca proposta dal Magistrato inquirente, domandando che questo giudice abbia a non decretarla, ma semmai a prolungarne il periodo di prova;

sentito                               per ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CP), il quale afferma di essere stato incosciente e di non avere nulla da aggiungere, rimettendosi a quanto spiegato dal suo avvocato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1, , autore colpevole di guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto,

                                        a __________,

                                        l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1996 (alcolemia: 2.01 grammi per mille), nel 2002 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2003 (alcolemia: 2.14 grammi per mille) per analogo reato?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena privativa della libertà o di pena a lavori di pubblica utilità, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 03.11.2003 (art. 46 cpv. 1 CPS)?

                                 5.     Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   l’art. 91 cpv. 1 LCStr; gli art. 12 segg., 34 segg., 42 segg., 46 e 47, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1,

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        per aver condotto,

                                        a __________,

                                        l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.93 - max. 2.40 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 1996 (alcolemia: 2.01 grammi per mille), nel 2002 (alcolemia: 2.50 grammi per mille) e nel 2003 (alcolemia: 2.14 grammi per mille) per analogo reato;

condanna                         ACCU 1,

                                        1.  a un lavoro di pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore, da prestare;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.00 (settecento).

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 90 (novanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 03.11.2003, ma ne prolunga di 2 (due) anni il periodo di prova.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      700.00       totale

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