Incarto n. 10.2008.544/545/546 DA 4802/4803/48042008
Bellinzona 29 settembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ACCU 2 ACCU 3 tutti difesi da: DI 1
ACCU 1
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità col fratello ACCU 3 ed il padre ACCU 2, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente ferimento di quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 dicembre 2008 n. 4802/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.- (duemilaquattrocento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 80.-- (ottanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 240.- (duecentoquaranta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile __________ al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5. Ordina il dissequestro e la restituzione all’accusato, cresciuto in giudicato il presente decreto, del telefonino Nokia, n.ro IMEI 352526001809944 (rep. 81/2008 comm.to Lugano).
6. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 3 e di ACCU 3.
7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
ACCU 2
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità coi figli ACCU 1 e ACCU 3, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente ferimento di quest’ultimo, come attestato da certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 dicembre 2008 n. 4803/2008 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 40.-- (quaranta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 120.-- (centoventi), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile __________ al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5. Ordina il dissequestro della pistola marca Beretta, mod. Px4 Storm, cal. 9 mm para, numero PX08026 e le 50 cartucce, (rep. n.ro 8619 Pol. scientifica) e la sua messa a disposizione della Sezione permessi, Ufficio armi, Bellinzona, per quanto di loro competenza.
6. Ordina il dissequestro e la restituzione all’accusato del telefonino Nokia, n.ro IMEI 357066000977611 (rep. n.ro 80/2008 comm.to Lugano), cresciuto in giudicato il presente decreto.
7. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 3 e di ACCU 1.
8. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
ACCU 3
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità col fratello ACCU 1 ed il padre ACCU 2, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________, con conseguente ferimento di quest’ultimo, come attestato da certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 10 dicembre 2008 n. 4804/2008 del Procuratore pubblico AINQ 1, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'100.-- (duemilacento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 70.-- (settanta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 210.-- (duecentodieci), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile __________ al competente foro per le pretese di tale natura (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
5. Ordina il dissequestro e la restituzione all’accusato, cresciuto in giudicato il presente decreto, del telefonino Nokia, n.ro IMEI 355665007723910 (rep. n.ro 79/2008 comm.to Lugano).
6. Ordina la disgiunzione del presente procedimento penale da quello a carico di ACCU 2 e di ACCU 1.
7. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente dagli accusati in data 15 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 29 settembre 2009, al quale sono comparsi:
ACCU 1
ACCU 2
ACCU 3
il difensore di tutti gli accusati: DI 1
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;
preso atto che l’avv. DI 1 precisa che l’opposizione ai decreti d’accusa non riguarda gli ordini di dissequestro e di restituzione dei telefonini e della pistola rispettivamente il rinvio al foro civile della parte civile per ogni pretesa;
prospettati ex art. 250 CP:
- a ACCU 1 il reato di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) per avere ad __________, il 27.9.2007, colpendolo con calci e pugni causato a __________ le lesioni come a certificato medico in atti;
- a ACCU 2 il reato di complicità in aggressione (art. 134 in rel. con art. 25 CP), per avere, ad __________, il 27.9.2007, partecipato quale complice all’aggressione commessa dai figli ACCU 1, ai danni di __________, con conseguente ferimento di quest’ultimo, come attestato da certificato medico in atti;
sentiti il Sostituto Procuratore pubblico, il quale postula la conferma dei decreti d’accusa;
il difensore, il quale chiede il proscioglimento di tutti gli accusati dall’accusa di aggressione. In via subordinata, per il solo ACCU 1, nella denegata ipotesi di condanna, questa va limitata al reato di lesioni semplici, dovendo tuttavia trovare applicazione l’attenuante di cui all’art. 48 lett. c CP, e di conseguenza dev’esservi massiccia riduzione della pena;
vengono sentiti per ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di aggressione, per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità col fratello ACCU 3 ed il padre ACCU 2, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente ferimento di quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti?
2.E’ ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP) per avere ad __________, il 27.9.2007, colpendolo con calci e pugni causato a __________ le lesioni come a certificato medico in atti?
2.1. Può trovare applicazione l’attenuante ex art. 48 lett. c CP?
3.E’ ACCU 2 autore colpevole di aggressione, per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità coi filgi ACCU 3 e ACCU 1, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente ferimento di quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti?
4. E’ ACCU 2 autore colpevole di complicità in aggressione (art. 134 in rel. con art. 25 CP), per avere, ad __________, il 27.9.2007, partecipato quale complice all’aggressione commessa dai figli ACCU 1 e ACCU 3, ai danni di __________, con conseguente ferimento di quest’ultimo, come attestato da certificato medico in atti?
5. E’ ACCU 3 autore colpevole di aggressione, per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità col fratello ACCU 1 ed il padre ACCU 2, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente ferimento di quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti?
6. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena:
6.1. per ACCU 1?
6.2. per ACCU 2?
6.3. per ACCU 3?
7. Possono se condannati beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
8. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg.; 134 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1, 5 e 7; negativamente ai quesiti posti sub 2, 2.1., 3 e 4, come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di aggressione (art. 134 CP), per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità col fratello ACCU 3, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente ferimento di quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 350.— (trecentocinquanta);
comunica che la condanna di ACCU 1 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di lesioni semplici;
dichiara ACCU 3
autore colpevole di aggressione (art. 134 CP) per avere, ad __________, il 27.9.2007, in correità col fratello ACCU 1, colpendolo con calci quando questi era caduto a terra e più non reagiva, partecipato all’aggressione di __________ con conseguente ferimento di quest’ultimo come attestato da certificato medico in atti;
condanna ACCU 3
1. alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per complessivi fr. 350.— (trecentocinquanta);
comunica che la condanna di ACCU 3 sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
proscioglie ACCU 2 dalle accuse di aggressione e di complicità in aggressione;
assegna le tasse e le spese per il procedimento promosso nei confronti di ACCU 2 allo Stato;
dà atto che i decreti d’accusa sono cresciuti in giudicato per quanto attiene il rinvio di __________ al competente foro civile per le pretese di tale natura rispettivamente per il dissequestro e la restituzione agli accusati degli oggetti loro sequestrati, e meglio:
- ad ACCU 1 del telefonino Nokia, n.ro IMEI 352526001809944 (rep. 81/2008 comm.to Lugano);
- ad ACCU 2 della pistola marca Beretta, mod. Px4 Storm, cal. 9 mm para, numero PX08026 e le 50 cartucce, (rep. n.ro 8619 Pol. scientifica) e la sua messa a disposizione della Sezione permessi, Ufficio armi, Bellinzona, per quanto di loro competenza.
- ad ACCU 2 del telefonino Nokia, n.ro IMEI 357066000977611 (rep. n.ro 80/2008 comm.to Lugano)
- a ACCU 3 del telefonino Nokia, n.ro IMEI 355665007723910 (rep. n.ro 79/2008 comm.to Lugano);
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cant. in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio reperti, Bellinzona, Polizia scientifica, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio armi e munizioni, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona. Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 550.-- totale
Distinta spese a carico di ACCU 3,
fr. 200.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 550.-- totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 350.-- totale