Incarto n. 10.2008.541/ DA 4974/2008
Bellinzona 1 settembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità,
per avere, a __________, dal 24 ottobre 2007 a tutt’oggi, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA di far immediatamente interrompere l’esercizio della prostituzione negli appartamenti di cui alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, in particolare:
di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali,
di astenersi dal concedere in locazione le PPP di sua proprietà nello stabile in questione a persone esercitanti la prostituzione,
di vietare quest’ultima nelle PPP citate,
ritenuto che a tutt’oggi, contrariamente all’ordine impartito, le misure richieste non sono state adottate o comunque non sono state portate a termine, di modo che i citati appartamenti sono tutt’ora locati ai medesimi inquilini e che l’esercizio della prostituzione perdura;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 292 CP; richiamato l’art. 106 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 15 dicembre 2008 n. 4974/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 3'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti civili sono rinviate al foro civile per le loro pretese.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 16 dicembre 2008;
indetto il dibattimento in data 1 settembre 2009, al quale sono comparsi:
l’accusato, ,
il difensore, ,
la parte civile, CIVI 2;
il Procuratore pubblico con lettera 8 maggio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
l’avv. PR 1, patrocinatore della parte civile Comunione dei comproprietari del Condominio __________ ha comunicato con fax 31 agosto 2009 la propria impossibilità a presenziare al dibattimento, chiedendo nel contempo la conferma del decreto d’accusa e la rifusione a titolo di risarcimento del danno di CHF 9'720.60;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la parte civile CIVI 2 che chiede che in futuro non si ripresentino situazioni come quelle verificatesi e vengano affittati i locali solo a persone degne;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;
sentiti in replica la parte civile CIVI 2 e in duplica il difensore;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, per avere, a __________, dal 24 ottobre 2007 a tutt’oggi, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA di far immediatamente interrompere l’esercizio della prostituzione negli appartamenti di cui alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, in particolare:
di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali,
di astenersi dal concedere in locazione le PPP di sua proprietà nello stabile in questione a persone esercitanti la prostituzione,
di vietare quest’ultima nelle PPP citate?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Devono essere riconosciute le pretese della parte civile Comunione dei comproprietari del Condominio __________ e, se sì, in quale misura o deve esservi rinvio al competente foro civile?
4. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 292 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo come segue ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità (art. 292 CP) per avere, a __________, a far tempo dal 24 ottobre 2007, omesso di ottemperare ad una decisione a lui intimata da un’autorità competente sotto comminatoria della pena prevista nell’art. 292 CP, e meglio per avere in qualità di amministratore unico della __________ SA, __________, omesso di ottemperare all’ordine contenuto nel decreto esecutivo emesso il 24.10.2007 dalla Pretura di __________, Sezione __________, con cui veniva fatto ordine alla __________ SA, riguardo alle PPP __________ e PPP __________ dello stabile Condominio __________ in via __________ a __________, “di notificare immediatamente agli inquilini di tali appartamenti una disdetta per motivi gravi ex art. 257f/266g CO e di proseguire senza interruzioni fino allo sfratto dei conduttori e più in generale alla liberazione dei locali”;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.— per complessivi fr. 600.— (seicento);
rinvia la parte civile Comunione dei comproprietari Condominio __________, __________, al competente foro civile per le proprie pretese;
comunica che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 500.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'600.-- totale