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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.01.2010 10.2008.500

19 janvier 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·6,719 mots·~34 min·3

Résumé

Tentata coazione; esame dello stalking

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.500/CEG DA 1799/2008

Bellinzona 19 gennaio 2010  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1, dottorando (difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         coazione (tentata)

                                         per avere, nel periodo luglio __________/fine febbraio __________, a __________, intralciando la libertà di agire di CIVI 1, tentato di costringerla a fare, omettere, tollerare un atto e in specie cercandola presso l’istituto Bancario dove lavora in data 10.09.__________ chiedendo un incontro per avere informazioni personali, rispettivamente inviandole gli scritti di data 22.11.__________, 19.12.__________, 11.01.__________, 29.01.__________, 22.02.__________, 28.02.__________ laddove arriva ad affermare “l’associazione __________ di cui faccio parte sanno tutto della tua situazione e siamo parecchio influenti, per cui ti dico ancora una volta che con me sei al sicuro, carissima, quindi vediamoci, perché sto morendo dalla voglia di baciarti!!!, dimmi quando!!!”, nonché contestualmente scrivendo parimenti al di lei marito nel gennaio __________, e parimenti al suo legale in data 25.02.__________, insistendo nell’affermare, benché chiaramente comunicatogli il contrario, che la stessa fosse impedita nell’allacciare una relazione con la sua persona, cercato, non riuscendovi, di ottenere che CIVI 1 lo accettasse come suo compagno;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                         reato previsto dall'art. 181 CP; richiamato l’ art. art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa  del 7 maggio 2008 n. DA 1799/2008 di data 7 maggio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di CHF 2'100.00 (duemilacento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da CHF 30.00 (trenta).

                                        L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                 2.     Alla multa di CHF 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni.

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese giudiziarie di CHF 100.00.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 19 maggio 2008 dall'accusato;

rilevato:                             che con sentenza contumaciale 6 novembre 2008 il giudice della Pretura Penale aveva condannato l’accusato per coazione tentata alla pena pecuniaria di CHF 2'100.00, corrispondente a 70 aliquote da CHF 30.00, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al pagamento di una multa di CHF 500.00 e delle spese giudiziarie di complessivi CHF 400.00;

                                        che in data 2 dicembre 2008 ACCU 1 ha inoltrato un’istanza intesa al rifacimento del processo;

indetto                               il nuovo dibattimento 19 gennaio 2010, al quale sono comparsi l’accusato ed il suo difensore DI 1, nonché il patrocinatore della parte civile PR 1;

accertate                           le generalità dell'accusato e proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale ha chiesto il proscioglimento del suo assistito; il legale di parte civile, il quale ha chiesto, di contro, la conferma del decreto d’accusa; da ultimo nuovamente l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di coazione (tentata),               per avere, nel periodo luglio __________/fine febbraio __________, a __________, intralciando la libertà di agire di CIVI 1, tentato di costringerla a fare, omettere, tollerare un atto e in specie cercandola presso l’istituto Bancario dove lavora in data 10.09.__________ chiedendo un incontro per avere informazioni personali, rispettivamente inviandole gli scritti di data 22.11.__________, 19.12.__________, 11.01.__________, 29.01.__________, 22.02.__________, 28.02.__________ laddove arriva ad affermare “l’associazione __________ di cui faccio parte sanno tutto della tua situazione e siamo parecchio influenti, per cui ti dico ancora una volta che con me sei al sicuro, carissima, quindi vediamoci, perché sto morendo dalla voglia di baciarti!!!, dimmi quando!!!”, nonché contestualmente scrivendo parimenti al di lei marito nel gennaio __________, e parimenti al suo legale in data 25.02.__________, insistendo nell’affermare, benché chiaramente comunicatogli il contrario, che la stessa fosse impedita nell’allacciare una relazione con la sua persona, cercato, non riuscendovi, di ottenere che CIVI 1 lo accettasse come suo compagno?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che con scritto 21/22 gennaio 2010 il legale di parte civile ha inoltrato dichiarazione di ricorso; da qui la presente motivazione;

considerato                      in fatto ed in diritto:

                                 1.     ACCU 1, nato a __________ il __________, è cresciuto in una famiglia benestante a __________ nei pressi di __________. Al dibattimento egli ha dato un quadro del suo vissuto che può essere riassunto come segue. Il padre, con doppia laurea in chimica e farmacia, era titolare di un commercio all’ingrosso di medicinali; la madre, diplomata tecnica di laboratorio, lavorava presso l’Università di __________. Un fratello, ingegnere, è attivo a __________ nel campo dell’informatica. Conseguito il dottorato in economia e commercio presso l’Università degli studi di __________ nel __________ l’accusato ha lavorato per qualche tempo in una __________ a __________ per poi trasferirsi nel __________, ove il 12 giugno __________ ha ottenuto un “master of science” in matematica finanziaria presso la University of __________. Rientrato in Europa è stato attivo presso la banca __________ a __________ da luglio __________ a luglio __________. Nel contempo nel __________ ha conseguito il certificato in “credit risk modeling for financial institutions” presso la __________ (__________). La decisione di lasciare la __________ era intervenuta dopo che gli venne proposto di iniziare una carriera accademica presso l’Università __________ di __________. Per essere abilitato all’insegnamento occorreva però un lavoro di dottorato che egli decideva di svolgere presso la __________ __________ di __________. La tesi è stata presentata negli anni __________-__________, mentre che il titolo di dottore non gli è ancora stato conferito poiché la prassi __________ esige per questo un “placement” in un’università __________. Il padre dell’accusato è venuto a mancare nel __________ dopo lunga malattia. La madre è malata e bisognosa di cure, sicché l’accusato nel __________ decideva di lasciare temporamente la carriera accademica per starle vicino ed accudirla. Attualmente egli vive dunque in casa con lei, occupandosi inoltre dell’amministrazione dell’eredità paterna, ciò che gli consente di ricavare circa 30'000.00 euro netti all’anno.

                                 2.     L’accusato ha spiegato al dibattimento che sin dal __________, grazie alle conoscenze acquisite in campo finanziario, suo padre gli aveva affidato l’amministrazione di alcuni conti detenuti presso __________ __________. Dopo la morte del padre egli in pratica ha continuato ad occuparsi delle relazioni bancarie con __________ __________ di __________ tramite il consulente di signor __________.

                                        Nel mese di maggio __________ l’accusato si trovava in banca a __________ per formalizzare le pratiche di rilascio di una carta VISA. Nella circostanza aveva modo di conoscere CIVI 1, assistente del consulente __________.

                                        Successivamente, nel corso di una telefonata il signor __________ invitava l’accusato, in caso di sua assenza o impedimento, a rivolgersi in futuro direttamente alla “signora CIVI 1”. Il 2 luglio __________ l’accusato tornava in banca per disporre un ordine di bonifico. La pratica veniva trattata da CIVI 1 alla quale il signor __________ si rivolgeva questa volta chiamandola “signorina CIVI 1”. Lo stesso faceva l’accusato, per poi scusarsi dopo aver notato che la stessa portava un anello al dito. CIVI 1 spiegava allora di essersi appena sposata. Rispondendo poi, a domanda dell’accusato, di essersi recata in viaggio di nozze a __________ e in __________. A questo punto l’accusato, sulla base di un ragionamento tutto suo, ha iniziato a credere che CIVI 1 non fosse in grado di esprimersi liberamente sul suo stato civile di nubile, poiché obbligata dalla banca a dire che era sposata. Il ragionamento, invero contorto, poggiava sul fatto che l’accusato era appena tornato da __________ e di lì a poco si sarebbe recato in __________. A suo dire quindi l’itinerario del viaggio di nozze raccontatogli da CIVI 1 non era una semplice coincidenza ma un messaggio criptico di una persona impedita dal proprio datore di lavoro di esprimersi come voleva. Questo messaggio, agli occhi dell’accusato derivava dalla conoscenza, da parte di CIVI 1, delle movimentazioni della sua carta di credito e quindi dalla conoscenza dei suoi viaggi. Tale modo di pensare  trovava poi suffragio nel fatto che il consulente __________ aveva chiamato CIVI 1 una volta “signora”, l’altra volta “signorina”. Oltre a questo aspetto, però, l’accusato a questo punto aveva iniziato a porsi il problema di capire se i suoi rapporti con CIVI 1 si limitassero alle questioni professionali o se vi fosse dell’altro. Decideva nondimeno di lasciare trascorrere l’estate per poi vederci più chiaro al suo rientro dalla __________.

                                 3.     In effetti il 10 settembre __________ si presentava allo sportello della banca chiedendo di vedere CIVI 1. Invitato ad attenderla in un salottino, chiedeva alla ricezionista di poter incontrarla invece allo sportello. Al dibattimento spiegherà che voleva tenere distinte la questione professionale e quella “eventualmente sentimentale”. Egli invitava quindi CIVI 1 a uscire a bere un caffé. I due si recavano quindi nel vicino Bar __________, ove l’accusato aveva modo di riferirle di essersi rivolto all’ufficio circondariale di stato civile per chiedere se fosse coniugata o meno. L’ufficio non lo avrebbe però ritenuto legittimato al rilascio di simili informazioni (in effetti aveva chiesto l’atto di matrimonio). Bevendo il caffè chiedeva quindi a CIVI 1 di confermargli se fosse sposata, ottenendo risposta affermativa. Le chiedeva poi se era felice e se anche sul lavoro era soddisfatta. Dalle risposte l’accusato desumeva che la sua interlocutrice non fosse completamente soddisfatta del matrimonio, o perlomeno che al momento lo era ma che per il futuro non vi erano certezze. Parlando di sé, invece, le spiegava di sentirsi stanco anche perché sempre in viaggio per il mondo, al che ella affermava: “.. e si ad un certo punto della vita si desidera una stabilità...”. L’accusato iniziava allora a equivocare, interpretando queste parole come una domanda intesa a conoscere e lui “stesse cercando qualcosa di stabile”. Insomma una sorta di messaggio di interessamento nei suoi confronti. L’accusato ha sostenuto al dibattimento che questa affermazione gli era parsa incompatibile con il fatto che la donna si era appena sposata e che pertanto si era posto il problema se CIVI 1 non fosse piuttosto interessata ai suoi soldi. Nel contempo crescevano in lui i dubbi sul reale stato civile di CIVI 1, parallelamente al sentimento nei suoi, anche se al dibattimento egli  sembrato piuttosto riluttante nell’ammettere di essersi innamorato di lei.

                                 4.     Il 14 settembre __________ l’accusato si presentava in banca con la madre, chiedendo un “incontro chiarificatore” con i vertici dell’istituto. Discutendo con il direttore __________ egli chiedeva di non aver più nulla a che fare con CIVI 1 dal punto di vista delle relazioni bancarie. Il direttore __________ lo invitava, dal canto, suo a non incontrarsi più con CIVI 1 neanche all’esterno della banca, soggiungendo che si sentiva in dovere di preservare il matrimonio della sua collaboratrice, e che la stessa non doveva incontrarlo perché “non sarebbe stata in grado di rispondergli sensatamente”. Anche questa affermazione veniva equivocata dall’accusato, indotto a pensare, o meglio ad accrescere la sua sensazione che la tutela della banca nei confronti della sua impiegata si spingesse fino al punto di vietarle di esprimere i suoi sentimenti. Così al dibattimento: “io pensavo che non potesse essere libera di esprimere quello che eventualmente provava per me per questioni interne alla banca”.

                                        Viene così a delinearsi nel pensiero dell’accusato una costante con un doppio risvolto: da una parte l’innamoramento verso CIVI 1, dall’altra parte l’idea che i dirigenti di __________ __________ __________ condizionassero la loro collaboratrice al punto di non lasciarle esprimere i suoi sentimenti verso di lui. E in questo contesto si inserisce la componente religiosa, confermata al dibattimento, che rende per l’accusato assolutamente impensabile avere una relazione con una donna sposata. Tale duplice sentimento viene espresso per iscritto la prima volta in una lettera datata 14 settembre __________ (il giorno della visita in banca con la madre) ma spedita il 17 settembre __________ a CIVI 1. In questo scritto – che non è contemplato nel decreto d’accusa – l’accusato esprime i suoi sentimenti verso la donna (“si, con te, solo con te [senza dividerti con nessuno] e per sempre ….  Trovami tu, prima che lo faccia un’altra!!! Un bacio [che non ti posso dare perché sei sposata]”).

                                5.     A ciò faceva seguito una serie di scritti e messaggi e-mail.

                               5.1     È agli atti lo scritto 22 novembre __________ (spedito da __________ per il tramite dell’avv. __________), ove l’accusato ribadiva i suoi sentimenti per CIVI 1 e chiedeva di incontrarla (“se ti senti più tranquilla incontriamoci presso lo studio dell’avv. __________ che si trova nella stessa sede __________ di __________”). La lettera si conclude con l’espressione: “un bacio che stavolta ti voglio poter dare per davvero!”. Il contenuto di questo scritto – il primo ad essere menzionato nel decreto d’accusa - è invero più che blando, ma segna pur sempre la prima reiterazione sul piano epistolare. Tramite il suo legale avv. __________ l’accusato veniva poi a sapere che a seguito di questa lettera i dirigenti della banca avevano interrogato CIVI 1 sui suoi sentimenti verso di lui. A mente dell’accusato la stessa sarebbe poi stata costretta dai dirigenti di __________ __________ a comunicare telefonicamente all’avv. __________ di non essere interessata al suo cliente. Anche questo fatto contribuiva a rafforzare nella mente dell’accusato il pensiero di una coercizione dei dirigenti di __________ __________ sulla loro impiegata.

                               5.2     In data 27 novembre __________ PR 1, presentatosi come legale di CIVI 1 scriveva al legale dell’accusato avv. __________ invitandolo a dissuadere il suo cliente da qualunque proposito e ad astenersi da qualunque contatto di qualunque natura con la signora CIVI 1, ritenuto che “gli interventi spropositati del tuo mandante hanno influenzato irreversibilmente i rapporti professionali con lui intrattenuti ed hanno diffuso clima di preoccupazione”. La data di questo scritto coincide, così ha dichiarato l’accusato al dibattimento, con la rottura delle relazioni bancarie, operata dalla stessa __________ portando a chiusura i conti intestati alla famiglia ACCU 1. Chiusura motivata dai vertici della banca, sempre stando all’accusato, con il fatto che questi si era permesso di richiedere informazioni ufficiali sullo stato civile della loro impiegata, ingerendosi così in modo inammissibile nella di lei privacy. A questo punto l’accusato inizia a pensare che il posto di lavoro di CIVI 1 è in pericolo per colpa sua. Si sente in un qualche modo responsabile e perciò in dovere di rassicurarla e proteggerla.

                               5.3     Il 19 dicembre 2007 l’accusato invia a CIVI 1 un biglietto d’augurio: “carissima __________, tantissimi auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo. Un bacio. __________”. Il biglietto è ritenuto nel decreto d’accusa.

                               5.4     L’11 gennaio __________ l’accusato si spinge sino a scrivere al marito di CIVI 1, in modo invero confuso, invitandolo ad un incontro, dato che “molte circostanze mi fanno dubitare con fondati motivi che lei sia effettivamente coniugato con CIVI 1”. Anche questa corrispondenza è menzionata nel decreto d’accusa.

                               5.5     Il 29 gennaio __________ l’accusato faceva pervenire a CIVI 1 un’annotazione manoscritta, pure contemplata dal decreto d’accusa: “per me conta solo quello che tu mi hai chiesto il 10/9/__________. Pensa solo con la tua testa. Un bacio e a presto".

                               5.6     Con scritto 2 febbraio __________ l’accusato invitava nuovamente il marito di CIVI 1 ad incontrarlo per chiarire alcune cose, in particolare intendendo conoscere se il direttore __________ avesse in un qualche modo ripetutamente impedito a sua moglie di incontrarsi lui. La lettera assumeva poi toni assurdi: “le faccio presente che se davvero CIVI 1 fosse sposata con lei ed al contempo non fosse in grado di avere un colloquio chiarificatore con me, io potrei eventualmente essere nella posizione di chiedere e possibilmente ottenere l’annullamento del vostro matrimonio per incapacità di discernimento della sposa, dovuta a coercizione della volontà secondo l’art. 106 del CC Svizzero”. Questo scritto, al quale il decreto d’accusa non fa riferimento, non è stato spedito per posta, bensì lasciato nella buca lettere dei coniugi __________.

                               5.7     Un’ulteriore lettera destinata a CIVI 1 veniva depositata in buca lettere il 22 febbraio __________. In questo scritto, menzionato nel decreto d’accusa, l’accusato si diceva dispiaciuto di non essersi mai potuto incontrare con lei, si augurava che lei non stesse passando dei guai per colpa sua, la invitava poi a ragionare con la sua testa, manifestandole infine i propri sentimenti. In calce allo scritto vi è un accenno alle rose (“ti sono piaciute?”) che egli le aveva inviato per San Valentino. Alla lettera si trovavano annesse alcune corrispondenze e-mail tra l’accusato ed il suo avvocato intervenute il 21 febbraio __________, dalle quali emerge che il patrocinatore di CIVI 1 aveva proposto un incontro, in presenza dei rispettivi legali, tra lei e l’accusato quest’ultimo però aveva declinato: “se mando dei fiori ad una ragazza non mi aspetto di vederla con il suo legale ma di incontrarla da sola privatamente”, e ancora: “per uscire con la mia possibile fidanzata non ho bisogno di avvocati”. Sempre in queste corrispondenze e-mail l’accusato inserisce una novità: l’ipotesi, tutta sua, di una gravidanza di CIVI 1 e l’altrettanto assurda ipotesi di non meglio precisate - ma il riferimento dirigenti di __________ __________ appare evidente - forzature per non farla abortire. Va ricordato in proposito che, in forza dei suoi principi “di ordine sociale” l’accusato si è sempre dichiarato contrario non solo una relazione con una donna sposata ma anche con una donna che abbia avuto figli da altri uomini.

                               5.8     Ben può dirsi debordante, infine, l’e-mail 25 febbraio __________, successivo alla denuncia e anch’esso ritenuto nel decreto d’accusa, indirizzato PR 1,  ove l’accusato chiede di essere informato (“le manifesto che è mio diritto sapere”) sull’eventuale stato di gravidanza della donna, siccome “sono interessato ad una relazione con lei a condizione che abortisca subito, altrimenti la lascio al suo destino ... che non sarà di certo roseo”. In calce all’e-mail l’accusato fa seguire una nota manoscritta, infilata nella buca lettere di CIVI 1 il 28 febbraio __________, con il seguente tenore: “Carissima CIVI 1, ti giro l’email che ho inviato PR 1. Ti ripeto che per me la famiglia è ciò di più importante e vorrei costruirla con te la mia famiglia futura!!! Inoltre ti faccio sapere che in __________ presso l’associazione __________ di cui faccio parte sanno tutto della tua situazione e siamo parecchio influenti.... Per cui ti dico ancora una volta che con me sei al sicuro, carissima, quindi vediamoci perché sto morendo dalla voglia di baciarti!!! Dimmi quando!!! Ciao Bellissima”. Annessa allo scritto vi è la presentazione di due conferenze (tavole rotonde) a carattere finanziario, la prima indetta a __________ il 12 marzo __________, la seconda a __________ il 13 marzo __________, organizzate dalla __________, (__________). Quale relatore alla prima conferenza è indicato (e evidenziato dall’accusato) tale __________ di __________, quasi a voler dire che nella __________, di cui l’accusato dichiara di fare parte, vi sono importanti personaggi __________.

                                6.     Al dibattimento l’accusato ha dichiarato di aver insistito per conoscere se CIVI 1 fosse incinta, perché siccome ella non voleva farsi vedere da lui, era allarmato dal pensiero costante che qualcuno all’interno della banca potesse avere messo in giro la voce che a renderla gravida era stato lui. Ciò che, secondo il suo modo di pensare, avrebbe potuto mettere in pericolo il posto di lavoro della donna. Il suo intento non era dunque quello di impaurirla o minacciarla ma rassicurarla, facendole giungere il messaggio che nel caso in cui vi fossero stati problemi con la banca egli avrebbe l’avrebbe aiutata a sistemarsi grazie alle sue conoscenze e alla __________. A quel momento egli vedeva i dirigenti di __________ come nemici: nei suoi confronti perché gli avevano chiuso i conti senza un valido motivo e nei confronti della CIVI 1 in quanto, a suo giudizio, la stavano sempre più coartando nella sua libertà di esprimersi. Al dibattimento egli si è dichiarato feermamente convinto che PR 1 agiva (e agisca tuttora), di fatto, per conto di __________ e non di CIVI 1. A rafforzare tale convincimento vi sarebbe il fatto che PR 1 aveva assunto il mandato di patrocinio di AINQ 1 il 27 novembre 2007, ovvero lo stesso giorno in cui __________ aveva ordinato la chiusura dei conti dell’accusato. Quanto poi ai motivi per i quali egli abbia fatto capo a più riprese alla buca lettere dei coniugi __________, l’accusato si è giustificato con il timore che la posta venisse intercettata dalla banca.

                                7.     Il tutto è sfociato nella querela/denuncia di CIVI 1 formalizzata nel verbale d’interrogatorio 25 febbraio __________. L’accusato è stato sentito a sua volta dal AINQ 1 il 10 marzo __________. Al termine dell’interrogatorio si è sottoposto a visita psichiatrica da parte del dr. med. __________. Da ultimo è stato redatto un verbale, ove egli veniva diffidato, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, dal prendere ulteriori contatti di qualsiasi tipo con CIVI 1. Ordine che egli ha rispettato scrupolosamente.

                                 8.     L’accusa ha ravvisato nell’agire di ACCU 1 la realizzazione del reato di coazione tentata, per avere, nel periodo luglio __________/fine febbraio __________, a __________, intralciando la libertà di agire di CIVI 1, tentato di costringerla a fare, omettere, tollerare un atto e in specie cercandola presso l’istituto Bancario dove lavora in data 10.09.__________ chiedendo un incontro per avere informazioni personali, rispettivamente inviandole gli scritti di data 22.11.__________, 19.12.__________, 11.01.__________, 29.01.__________, 22.02.__________, 28.02.__________ laddove arriva ad affermare “l’associazione __________ di cui faccio parte sanno tutto della tua situazione e siamo parecchio influenti, per cui ti dico ancora una volta che con me sei al sicuro, carissima, quindi vediamoci, perché sto morendo dalla voglia di baciarti!!!, dimmi quando!!!”, nonché contestualmente scrivendo parimenti al di lei marito nel gennaio __________, e parimenti al suo legale in data 25.02.__________, insistendo nell’affermare, benché chiaramente comunicatogli il contrario, che la stessa fosse impedita nell’allacciare una relazione con la sua persona, cercato, non riuscendovi, di ottenere che CIVI 1 lo accettasse come suo compagno.

                                 9.     Pur apprezzando le sentite scuse all’indirizzo di CIVI 1 espresse al dibattimento dall’accusato, il patrocinatore di parte civile ha tenuto a evidenziare gli eccessi a cui questi si è abbandonato, nello scrivere, nell’importunare e nel perseguitare la sua assistita. A mente della parte civile lo Stato deve dare un segnale forte, deve definire i limiti (che in concreto sono stati travalicati) e vegliare affinché situazioni come questa non abbiano a ripetersi. Tant’è che quando lo Stato si è attivato, segnatamente attraverso l’interrogatorio dell’accusato e la sua diffida formale, le cose sono migliorate. In questo spirito la parte civile postula la conferma del decreto d’accusa.

                                10.     Di contro, la difesa chiede il proscioglimento dell’accusato argomentando che i fatti connotano una situazione buffa, anche kafkiana, ma che non ha nulla a che vedere con il diritto penale. Non siamo qui in presenza di comportamenti socialmente inaccettabili e penalmente sanzionabili. A ben vedere il tutto è partito da una affermazione di CIVI 1, che lei medesima si è pentita di aver fatto. Ma se si è pentita significa che la frase contemplava qualcosa di importante che poteva essere equivocato. Nel comportamento dell’accusato non vi è comunque traccia di violenza, tanto meno di minaccia di grave danno. E neppure vi è stata in un qualche modo costrizione a fare, omettere o tollerare qualcosa, nemmeno sul piano del tentativo. Il comportamento dell’accusato si è sempre rivelato gentile e corretto, scevro dalle fissazioni tipiche dello “stalker”; niente pedinamenti, niente telefonate. Il tutto si è ridotto inoltre a sole sei lettere nell’arco di tre mesi. Infondo bastava poco perché tutto ciò non accadesse: era sufficiente che CIVI 1 si rivolgesse a lui personalmente dicendogli di lasciarla in pace. Per la difesa, inoltre, l’aver imbucato alcune lettere direttamente nella buca lettere di casa __________ non ha nulla di invasivo. Era semplicemente dettato dal bisogno di certezza che le missive giungessero a destinazione senza essere intercettate. In questo contesto non va dimenticato che l’accusato risiede in Italia ove l’efficienza del servizio postale non è quella svizzera. Inoltre l’accusato si è limitato a imbucare le lettere, allontanandosi subito, senza cercare contatti, ad esempio simulando un incontro casuale o quant’altro.

                                11.     Al dibattimento l’accusato ha dato di sé un immagine positiva. Egli ha confermato di aver vissuto sentimenti bivalenti, caratterizzati dai dubbi e dai timori per l’eccessivo paternalismo dei dirigenti __________ nei confronti di CIVI 1, e nel contempo da una grande attrazione e dall’innamoramento per questa donna molto bella. Egli ha tenuto a ribadire di non aver mai agito con lo scopo di ottenere che CIVI 1 lo accettasse come suo compagno. I suoi comportamenti erano invece dettati, da una parte dal bisogno di sapere se i suoi sentimenti erano corrisposti, dall’altra parte dalla necessità di affrancare la ragazza dal dominio del suo datore di lavoro. A precisa domanda egli ha comunque dato risposta ferma e risoluta: se CIVI 1 lo avesse contattato o avesse risposto ai suoi scritti dicendogli di non essere interessata a lui, tutto sarebbe finito lì, anche il bisogno di proteggerla, che era intimamente legato al concretizzarsi di quella che lui vedeva come la sua storia d’amore.

                               12.     Nel corso del dibattimento il comportamento dell’accusato è stato più volte associato alla figura dello “stalker”. Lo “stalking” consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca e di contatto e comunicazione nei confronti della vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi (G.M. Galeazzi, P. Curci: Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna, vol. 7, 2001 n. 4, in www.sopsi.archicoop.it /rivista/2001/vol7-4/galeazzi).                                            Il mezzo più utilizzato nello “stalking” è, soprattutto nella fase iniziale, il contatto telefonico. Seguono il pedinamento con l'incontro apparentemente casuale sul luogo di lavoro o comunque in ambienti frequentati dalla vittima il cui spazio relazionale, professionale e personale diventa il terreno di conquista dello “stalker”.

                                        Il progresso tecnologico ha creato anche spazio per lo “stalking” via internet (il cosiddetto “Cyberstalking”): il molestatore può esprimere direttamente alla vittima le emozioni ed i desideri tipici dello “stalker” (rabbia, gelosia, controllo) entrando, senza invito, nello spazio intimo del destinatario. Da un profilo psichiatrico una delle possibili definizioni dello “stalker”, è quella di "erotomania non delirante o borderline". In questo caso, le molestie persistenti nei confronti della vittima - con la quale lo “stalker” ha avuto una relazione sentimentale - configurano un tentativo di difesa dalla ferita narcisistica suscitata dall'abbandono (sentenza 21 luglio 2005 della Corte delle assisi criminali, inc. 72.2005.36).                                                                    Anche il Tribunale federale ha già avuto modo di chinarsi su questo fenomeno sottolineandone le diverse cause e forme: in generale l’autore si trova in una posizione di assillante ricerca di contatto e di attenzione, spesso nella speranza di ritrovare il controllo di una relazione dopo la sua rottura. Non di rado, inoltre, il fenomeno ha per oggetto la vendetta per un’ingiustizia che l’autore ritiene di aver subito. E non di rado, infine, si constata una durata dello “stalking” superiore all’anno (DTF 129 IV 265 consid 2.3).

                               13.     Occorre allora verificare la rilevanza penale di tali comportamenti. Durante gli anni ’90 in specie nel diritto anglosassone sono state adottate norme penali per lottare contro il fenomeno dello “stalking”. Nel 1996 anche l’Austria si è dotata di un nuovo § 107a nel proprio Codice penale con marginale “Beharrliche Verfolgung”. La norma, che prevede una pena privativa della libertà della durata un anno, stabilisce fra l’altro che “beharrlich verfolgt eine Person, wer in einer Weise, die geeignet ist in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt ihre räumliche Nähe aufsucht (cpv 2 cfr. 1); im Wege einer Telekommunikation oder Verwendung eines sonstigen Kommunikationsmittel oder über Dritte Kontakt zu ihr herstellt“ (cpv. 2 cfr. 2).

                                         Analogamente a Francia e Germania, la Svizzera non dispone ancora di una norma penale specifica in materia. A partire dalla decisione 26 agosto 2003 pubblicata in DTF 129 IV 262 il Tribunale federale sussume la fattispecie sotto il reato di coazione previsto all’art. 181 CP che recita: “chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona o intralciando in altro modo la libertà d’agire di lei la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”.

                                        Protetta dalla norma è la libertà d'azione e di decisione della vittima. Non occorre che l'autore abbia agito con proposito illecito, né che abbia raggiunto appieno il proprio scopo, né che la vittima abbia subito tutto il pregiudizio che l'autore intendeva arrecarle. Determinante è la limitazione della libertà della vittima (CCRP 19.10.1999, in Rep. 1999 p. 333 e riferimenti). Per il Tribunale federale, quando il reo con la propria presenza importuna ripetutamente la vittima per un periodo prolungato, ogni singola molestia diviene atta ad intralciare la libertà di agire di lei realizzando gli estremi della coazione (DTF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Ed è qui che i nostri principi giurisprudenziali si differenziano dalle disposizioni del diritto straniero, ove l’infrazione di “stalking” è tipicamente costruita come un’infrazione che reprime un insieme di atti, e non è quindi legata ad un risultato preciso e strettamente definito nello spazio e nel tempo (DTF 126 IV 267 consid. 2.4). Per il rimanente non è necessario che l’autore metta in atto o voglia mettere in atto quanto ha minacciato di compiere: il reato di cui all’art 181 CP è, infatti, perfezionato al momento in cui la vittima ha dovuto cominciare a fare o subire quanto l'agente voleva, o, in altre parole, nel momento in cui il ricorso al mezzo di pressione ha influito sulla formazione della sua volontà in modo illecito (CCRP 19.10.1999 in Rep. 1999 p. 333 e riferimenti). Infine se, malgrado la minaccia di un serio danno, la vittima non cede e non adotta il comportamento voluto dall'autore il reato è tentato (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berna, 2002, Vol. I, ad art. 181, n. 41 CP, pag. 658; DTF 106 IV 129; 96 IV 63).

                               14.     Nel caso di specie ci si deve per finire chiedere, con riferimento all’art. 181 CP, se CIVI 1 è stata oggetto di tentativi di limitatazione nella sua libertà di decisione e d’azione, e se per farlo il prevenuto ha usato violenza o minaccia di un grave danno o intralciato in altro modo la sua libertà d’agire. In proposito va ricordato che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che l’espressione “intralciando in altro modo la libertà di agire” della vittima deve essere interpretata in modo restrittivo; detto altrimenti, i mezzi di pressione che hanno influito sulla formazione della volontà della vittima devono essere di un’intensità assimilabile alla “violenza” o alla “minaccia di grave danno” (DTF 129 IV 262 consid. 2.1, pag. 264). Per comprendere il significato di questa interpretazione restrittiva sono utili alcuni esempi che ci vengono dalla dottrina: la vittima può essere “intralciata in altro modo” nella sua “libertà di agire” con un’azione psichica, ad esempio attraverso l’ipnosi; con un’azione che provoca effetti di tipo fisico ma senza uso di violenza, ad esempio sottraendole i medicamenti o una protesi; con un’azione che non agisce sul fisico o sulla psiche ma che la limita fortemente nella sua libertà di movimento, ad esempio sottraendole vestiti, aiuti o bloccandole il passaggio (tappeto umano per impedire alla vittima di lasciare il parcheggio, come nel caso di DTF 108 IV 165); con altre azioni limitative della libertà personale, ad esempio nel caso di un visitatore che rifiuta di andarsene dall’abitazione della vittima nonostante insistenza e diffida di questa; con un’azione, infine, qualificabile come “stalking” (A. Donatsch, Strafrecht III, Zurigo-Basilea-Ginevra, 2008, pag. 409-410, con altri esempi).

                                        Per uso di “violenza” deve intendersi di regola un’azione fisica dell’autore sulla persona della vittima. L’uso della violenza si può concepire anche a distanza, ad esempio nel caso in cui la vittima viene sottoposta a eccessi di rumore o a luci accecanti, a odori insopportabili a temperature insostenibili (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 3-4, pag. 651). La “minaccia di grave danno” è un mezzo di pressione psicologico che non si limita alla semplice messa in guardia, implicando ben più che l’evento negativo prospettato possa apparire come dipendente dalla volontà dell’autore, poco importa se quest’ultimo sia in grado nella realtà influenzarne la realizzazione o se abbia effettivamente intenzione mettere in atto i suoi intenti. Vi è minaccia di grave danno quando la prospettiva dell’evento negativo è suscettibile di limitare la vittima nella sua libertà di decisione. Tale prospettiva deve in particolare essere atta a condurre un destinatario ragionevole della minaccia ad adottare un comportamento che non avrebbe avuto se avesse avuto la sua piena capacità di decisione (Corboz, op. cit., ad art. 181 CP, n. 10-11, pag. 652-653 con altri esempi).

                               15.     Va detto, né la parte civile l’ha preteso, che gli atti compiuti dall’accusato non solo caratterizzabili come violenza. Invano si cercheranno negli atti e nelle risultanze del dibattimento episodi di violenza nel senso dell’art. 181 CP. Lo stesso discorso si impone per la minaccia di grave danno, del tutto assente nel fascicolo istruttorio. Occorre allora verificare se l’accusato abbia tentato di intralciare in altro modo la libertà di agire di CIVI 1 allo scopo di costringendola a fare, omettere o tollerare un atto.

                               16.     L’imputazione di coazione tentata si fonda su una serie di atti; l’accusato avrebbe realizzato gli elementi costitutivi di reato:

                                        a)       cercando CIVI 1 presso la banca in data 10 settembre __________ chiedendo un incontro per avere informazioni personali;

                                        b)       inviando a CIVI 1 gli scritti di data 22.11.__________, 19.12.__________, 11.01.__________, 29.01.__________, 22.02.__________, 28.02.__________;

                                        c)       scrivendo al di lei marito nel gennaio __________;

                                        d)       scrivendo al legale della donna in data 25.02.__________;

                                        e)       insistendo nell’affermare, benché chiaramente comunicatogli il contrario, che CIVI 1 era impedita nell’allacciare una relazione con la sua persona.

                               17.     A mente dello scrivente giudice gli atti e le modalità ritenuti nel capo d’imputazione del decreto d’accusa, ancorché effettivamente riscontrabili nell’agire dell’accusato, non realizzano gli estremi del reato di coazione tentata. Infatti:

                                        ad. a) il 10 settembre __________ l’accusato si è recato allo sportello __________ __________, chiedendo di vedere CIVI 1. Egli voleva, è vero, informazioni personali sul suo stato civile. E le ha ottenute senza costrizioni di sorta, bevendo un caffè con lei. Il fatto, preso a sé stante, non può di tutta evidenza assurgere a coazione, nemmeno tentata;

                                        ad. b) la corrispondenza con CIVI 1 ha certamente dell’incredibile pensando ai contenuti. Tuttavia negli scritti intervenuti tra il 22 novembre __________ ed il 28 febbraio __________ non sono ravvisabili mezzi di pressione parificabili a violenza o minaccia di grave danno. Si tratta di scritti contenenti parole ed espressioni gentili e sobrie, in sostanza tipici messaggi d’amore e di desiderio di una persona che s’è presa una grossa sbandata. Vi è certamente un’insistenza sulla questione dello stato civile e sul rendere attenta l’amata sulle asserite coartazioni da parte dei suoi superiori corredata con l’invito a più riprese a ragionare con la sua testa. Ma nulla più. Lo scritto 22 novembre __________ è un invito ad incontrarsi. Quello del 19 dicembre __________ è un innocuo quanto classico biglietto di auguri natalizi. Lo scritto 11 gennaio __________, indirizzato non a CIVI 1 ma al di lei marito è pure un invito ad incontrarsi per chiarire la questione dello stato civile. Dai contenuti indubbiamente scoccianti, esso però esorbita da ogni rilevanza penale. Con l’annotazione manoscritta del 29 gennaio __________ l’accusato si limita ad esprimere ancora una volta i suoi sentimenti a CIVI 1, invitandola a ragionare con la sua testa. Stesso discorso per la lettera 22 febbraio __________, alla quale è annessa la corrispondenza e-mail con l’avv. __________. Tale corrispondenza non lascia inferire pressioni di sorta sulla parte civile, illustrando ben più le incomprensioni tra l’accusato ed il proprio legale. Il messaggio 28 febbraio __________ è quello che fa riferimento alla __________. Se d’acchito esso potrebbe apparire in un qualche modo rivestito da velata minaccia (“inoltre ti faccio sapere che in __________ presso l’associazione __________ di cui faccio parte sanno tutto della tua situazione e siamo parecchio influenti... Per cui ti dico ancora una volta che con me sei al sicuro, carissima, quindi vediamoci perché sto morendo dalla voglia di baciarti!!)!, il tutto si ridimensiona con la lettura dell’annesso programma di conferenze che ben illustra come la __________ non sia un’organizzazione votata a cose di cui CIVI 1 dovrebbe temere. Il messaggio termina, del resto, con il solito desiderio di baciare l’amata, null’altro.

                                        ad. c) vedi sopra;

                                        ad. d) l’e-mail PR 1 è già stato definito debordante (consid. 5.8) per i suoi contenuti pelomeno assurdi: esso conferma all’indirizzo del legale l’interessamento dell’accusato per CIVI 1, “a condizione che abortisca subito”. Simile condizione, che oggettivamente fa sorridere, potrebbe suonare un tantino minacciosa, ma anche qui il tutto si ridimensiona leggendo il passaggio successivo: “altrimenti la lascio al suo destino.. che non sarà di certo roseo”. Al dibattimento egli ha precisato che con questa espressione intendeva dire che stando con lui le oppressioni da parte del datore di lavoro sarebbero scomparse. E così l’espressione doveva essere interpretata, avuto riguardo al contesto. Anche qui vi sono indubbiamente espressioni e modalità irragionevoli, segno di una visione contorta delle relazioni personali e del rapporto di coppia, ma non si ravvedono forzature nei confronti di CIVI 1 tali da incidere potenzialmente o effettivamente sulla formazione della sua volontà;

                                        ad. e) l’aver insistito nell’affermare, benché chiaramente comunicatogli il contrario, che CIVI 1 era impedita ad allacciare una relazione con la sua persona è penalmente irrilevante.

                               18.     Per quanto precede occorre ritenere che il comportamento tenuto dall’accusato nei confronti di CIVI 1, senz’altro biasimevole dal punto di vista delle relazioni sociali e del quieto vivere, non può essere sussunto nell’art. 181 CP, nemmeno tentato, mancando ogni connotazione di violenza, minaccia o di pressioni simili a violenza o minaccia di grave danno atti a intralciare la libertà di agire di una persona. A tale conclusione si giunge sia prendendo gli episodi sopra ricordati singolarmente, sia nel loro insieme. Difetta inoltre il carattere illecito dell’imputata coazione: non siamo infatti in presenza di comportamenti, mezzi di pressione o scopi contrari al diritto, né di utilizzazione di mezzi o metodi sproporzionati utilizzati per raggiungere lo scopo, requisiti che debbono essere dati affinché la coazione possa dichiararsi illecita (Corboz, op. cit., ad art. 181, n. 19 e segg., pag. 655 -666).

                               19.     A ben vedere non è dato neppure conoscere con la necessaria precisione quale atto, rientrante nelle mire dell’accusato, questi avrebbe tentato di costringere CIVI 1 a fare, omettere o tollerare. A mente dell’accusa i tentativi dell’accusato erano intesi ad “ottenere che CIVI 1 lo accettasse come sua compagna”. Al dibattimento l’accusato ha contestato recisamente questo modo di vedere affermando che il suo unico intento era quello di parlare con lei personalmente per conoscere se fosse interessata ad una storia con lui. Ed il contatto personale era per lui indispensabile, diffidando da avvocati e da comunicazioni di terzi. Bastava veramente poco - ha insistito - , una sola parola: un sì o un no, ritenuto che nella seconda ipotesi egli sarebbe sparito dalla immediatamente dalla sua vita. Non vi sono ragioni per non credergli su questo punto, anche perché effettivamente CIVI 1 dopo il 10 settembre __________ ha negato ogni contatto diretto con lui. Si è visto, del resto, che dopo la diffida del 10 marzo __________ egli si è messo completamente da parte scomparendo dalla vita di CIVI 1.

                               20.     Per tutte le ragioni sopra esposte l’accusato deve essere prosciolto dall’accusa di coazione tentata. Trattandosi di sentenza di assoluzione la tassa di giustizia e le spese andranno a carico dello Stato.

visti                                   gli art. 1 e segg.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, decaduti i quesiti posti sub 2 e 3, come segue al quesito posto sub 4;

proscioglie                  ACCU 1 dall’accusa di tentata coazione (art. 181 CP);

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

avverte                             che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 (venti) giorni dalla notifica della presente sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,                   

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    CHF  100.00                             tassa di giustizia

                                    CHF  100.00                             spese giudiziarie

                                    CHF  200.00                             totale

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

10.2008.500 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.01.2010 10.2008.500 — Swissrulings