Incarto n. 10.2008.482 DA 4182/2008
Bellinzona 13 maggio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, l’8 maggio 2008 a Losone, intenzionalmente cagionato un danno al corpo della signora CIVI 1 ed in particolare per averle stretto il torace da tergo esercitando una pressione tale da comportare la frattura di due costole;
2. vie di fatto
per avere, l’8 maggio 2008 a Losone, commesso vie di fatto nei confronti della signora CIVI 1 ed in particolare per averla spruzzata con un getto d’acqua ed averla spintonata facendola cadere a terra;
3. ingiuria
per avere, l’8 maggio 2008 a Losone, offeso con parole l’onore della signora CIVI 1 ed in particolare per averle rivolto epiteti quali “puttana”, “troia”, “figlia di buona donna”, “cretina”;
reati previsti dall'art. 123 cifra 1 CP, art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4182/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'650.00 (milleseicentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 110.00 (centodieci) - art. 34 e seg. CP.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (cinque) giorni - art. 106 cpv. 2 CP.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 novembre 2008;
indetto il dibattimento in data 13 maggio 2009, al quale ha partecipato l’accusato, accompagnato dal suo difensore, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire, chiedendo la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, rilevando che il reato 1 non sarebbe minimamente provato (v. certificato) e gli altri 2 non sono commessi. Per di più l’accusato avrebbe agito per legittima difesa e-o in stato di necessità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di lesioni semplici
2. È ACCU 1 autore colpevole di vie di fatto
3. È ACCU 1 autore colpevole di ingiuria
1,2,3 per i fatti indicati nel decreto d’accusa?
4. Sono applicabili l’art. 15 e 17 CP ?
5. In caso di condanna quale pena deve essere inflitta all’accusato?
6. Può essere sospesa ?
7. Devono essere accolte le pretese di parte civile ?
8. A chi vanno accollate le spese e le tasse di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123 cifra 1 CP, art. 126 cpv. 1 CP, art. 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1,
dalle accuse di lesioni semplici e ingiuria per i fatti descritti ai punti 1 e 3 del decreto di accusa n. 4182/2008 del 3 novembre 2008.
dichiara ACCU 1
autore colpevole di vie di fatto per avere l’8 maggio 2008 spruzzato CIVI 1 con un getto d’acqua.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 400.-- (quattrocento).
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.
Comunica che la condanna non andrà iscritta a casellario giudiziale.
Rinvia la parte civile al competente foro civile per far valere le sue pretese.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.-- multa
fr. 50.-- tassa di giustizia
fr. 50.-- spese giudiziarie
fr. 500.-- totale