Incarto n. 10.2008.462 DA 4162/2008
Bellinzona 12 maggio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso,
per avere, dal 15 maggio 2007 al 22 aprile 2008, a __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente presso gli uffici della ditta __________ SA, la cittadina russa __________ benché non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera
reato previsto dall’art. 117 cpv. 1 LStr;
perseguito con decreto d’accusa del 3 novembre 2008 n. 4162/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'550.- corrispondente a 15 aliquote da fr. 170.- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008;
indetto il dibattimento 12 maggio 2009, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore avv. DI 1, __________; il Procuratore pubblico con lettera 12 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e delle testi __________ e __________;
sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere, dal 15 maggio 2007 al 22 aprile 2008, a __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente presso gli uffici della ditta __________ SA, la cittadina russa __________ benché non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera?
2. Può trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti)?
3. In caso di condanna quale deve essere la pena?
4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente al quesito posto sub 1., come segue al quesito posto sub 5., decaduti gli altri quesiti,
proscioglie ACCU 1 dall’accusa di impiego di stranieri sprovvisti di permesso;
assegna le tasse e le spese allo Stato;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 40.-- testi
fr. 240.-- totale