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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.06.2009 10.2008.446

26 juin 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,042 mots·~5 min·2

Résumé

Consegnare ad un terzo un titolo obbligazionario falso di una banca svedese del valore nominale di 100 milioni di corone svedesi affinché provvedesse ad incassarlo presso un'istituto di credito, sapendo o dovendo presumere che si trattava di un titolo rubato e poi falsificato

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.446 DA 3990/2008

Bellinzona 26 giugno 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  tentata truffa,

                                             per avere, tra il mese di settembre ed il 14 ottobre 1994, a __________ e __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, tentando di ingannare con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere per indurla in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui e meglio per avere,

                                             il 13 ottobre 1994 a __________ fatto giungere a __________ un titolo obbligazionario falso della banca svedese __________ del valore nominale di 100 milioni di corone svedesi (ca. fr. 17 milioni), affinché provvedesse a metterlo all’incasso presso un istituto di credito del Canton Ticino sapendo o dovendo presumere che si trattava di un falso, rispettivamente di un documento di base originale oggetto di furto in bianco, in seguito abusivamente completato,

                                             ritenuto che __________, cui ACCU 1 aveva assicurato trattarsi di un documento valido, si era poi recato lo stesso giorno presso la sede della Banca __________ di __________ unitamente a tale __________ per ottenere dalla medesima banca l’incasso senza tuttavia riuscirvi dal momento che l’istituto di credito nella persona del suo direttore di allora scoprì, procedendo nel corso della medesima giornata e di quella successiva alle necessarie verifiche, che si trattava di titolo rubato quindi falsificato;

                                        2.  falsità in documenti,

                                             per avere, nelle circostanze di cui sopra sub. 1, al fine di procacciarsi un indebito profitto, tentando di mettere all’incasso tramite terzi il titolo obbligazionario della __________ rubato e successivamente e abusivamente completato, fatto uso a scopo di inganno di un documento falsificato;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 146 e 251 CPS, richiamati gli art. 29 cpv. 1 Cost. fed. e 6 CEDU concernenti la violazione del principio della celerità;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 ottobre 2008 n. 3990/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’700.--, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  Ordina la confisca di:

                                             -    certificato obbligazionario della __________ di 100 milioni di corone svedesi falsificato (art. 69 o 70 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 12 giugno 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 5 maggio 2009, non è comparso, mentre hanno presenziato il suo difensore ed il Procuratore Pubblico __________ in sostituzione del collega AINQ 1;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentito                               il Procuratore Pubblico, il quale, ritenendo adempiti gli elementi soggettivi e oggettivi di entrambi i reati, postula la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale rileva come per entrambi i reati manchi l’elemento soggettivo. Per quanto concerne il reato di truffa, a suo avviso, manca pure l’elemento oggettivo dell’inganno astuto. Egli postula quindi, in via principale, il proscioglimento da entrambi i capi di imputazione. In via sussidiaria, qualora si dovesse ritenere che l’imputato fosse cosciente del falso, chiede di ridurre l’ammontare delle aliquote e della multa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Tentata truffa,

                                        1.2.  Falsità in documenti,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere ordinata la confisca del certificato obbligazionario della __________ di 100 milioni di corone svedesi falsificato?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 146 e 251 CPS; 29 cpv. 1 Cost. fed.; 6 CEDU; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  tentata truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,

                                        2.  falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3990/2008 del 16 ottobre 2008;

condanna                         Giancarlo ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 1’000.-- (mille);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

ordina                              la confisca del certificato obbligazionario della __________ di 100 milioni di corone svedesi falsificato (art. 69 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                 1000.00            multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  200.00            spese giudiziarie

                                        fr.                1400.00            totale

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