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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.06.2008 10.2008.43

19 juin 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,063 mots·~5 min·3

Résumé

Superamento del limite di velocità (60 km/h su 50 km/h), accertamento mediante apparecchio radar; circolare senza licenza di condurre

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.43 DA 141/2008

Bellinzona 19 giugno 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1.    infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, circolando con la vettura Mercedes targata TI __________, tenuto la velocità di 60 Km/h., accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

                                        fatti avvenuti a Balerna il 29.06.2007;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

                                 2.    guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                        per aver condotto l’autovettura suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 28.08.2003 per un periodo indeterminato;

                                        fatti avvenuti a Balerna il 29.06.2007;

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 14 gennaio 2008 n. 141/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 130.00 ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 11'700.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.       Alla multa di fr. 700.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalla Pretura Penale del Cantone Ticino il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                    4.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                    5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 30 gennaio 2008;

indetto                               il dibattimento 13 giugno 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 21 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale, non contestando i fatti oggetti del decreto d’accusa, chiede di concedere un prolungamento alla sospensione condizionale della pena decretata il 15.11.2006 dalla Pretura penale, senza quindi revocarla; in via subordinata chiede che venga pronunciata una pena unica di 120 aliquote giornaliere sospesa per un periodo di prova di 4 anni;

                                        per ultimo l'accusato, il quale dichiara che la Polizia comunale di __________ già gli ha intimato la decisione per l’infrazione alla LCStr, per la quale già ha provveduto a pagare fr. 120.--;

accertato                           dal Giudice presso la Polizia comunale di __________ che la multa n. __________ per l’infrazione alle norme della circolazione di cui al decreto d’accusa già è stata comminata dalla competente autorità amministrativa e che già è stata pagata in data 31 luglio 2007 dall’accusato (cfr. fax odierno dalla Polizia comunale di __________, messo agli atti);

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca, per aver condotto, a Balerna il 29.06.2007, l’autovettura suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 28.08.2003 per un periodo indeterminato?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione decretata dalla Pretura penale in data __________?

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 43 cpv. 1 e 2, 46 CP. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente al quesito posto sub 1., come segue agli altri quesiti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca (art. 95 cifra 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 141/2008 del 14 gennaio 2008;

condanna                         ACCU 1

                                        come pena unica (art. 46 cpv. 1 in rel. con art. 43 cpv. 1 e 2 CP),

                                    1.       alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 11'700.-- (undicimilasettecento);

1.1.      la pena è da espiare limitatamente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere, pari a fr. 5'850.— (cinquemilaottocentocinquanta);

1.1.1.    l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP),

1.2.      per la rimanenza l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.         al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.— per complessivi fr. 500.-- (cinquecento);

dà atto                             che la competente autorità amministrativa già ha comminato una multa di fr. 120.— (centoventi) per l’infrazione alla LCStr (art. 90 cifra 1) per i fatti avvenuti a Balerna il 29.06.2007, rispettivamente che il condannato già ha pagato la multa;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81667),

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     5'850.--         pena pecuniaria                   

                                        fr.                       200.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    6’350.--        totale

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