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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.07.2009 10.2008.423

14 juillet 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·956 mots·~5 min·4

Résumé

Velocità eccessiva in abitato e fuori abitato; non esporre l'indicatore di direzione in occasione di due sorpassi

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.423 DA 3992/2008

Bellinzona 14 luglio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         infrazione grave alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alle velocità di circa 59 km/h, malgrado il vigente limite di 80 km/h, di 97 km/h, malgrado il vigente limite di 60 km/h, e di 96 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h; velocità rilevate dall’apparecchio Multavision della vettura di polizia che lo seguiva. Effettuava poi una manovra di sorpasso di un veicolo senza esporre l’indicatore di direzione rientrando in prossimità di una curva;

                                        fatti avvenuti il 16 maggio 2008 sul tratto stradale tra __________ e __________;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5 lett. a) e b), 10 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 ottobre 2008 n. 3992/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 1’200.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 24’000.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 3’000.-ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 24 ottobre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 24 giugno 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa;

prospettata                        all’imputato, ai sensi dell’art. 250 cpv. 1 e 2 CPP, la derubricazione del reato di infrazione grave alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr) a quello di infrazione alle norme medesime (art. 90 cifra 1 LCStr), per aver circolato ad una velocità non adeguata alle circostanze e per avere effettuato due manovre di sorpasso senza esporre l’indicatore di direzione;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione dei testi;

sentito                               il difensore, il quale, rilevando la completa assenza di elementi oggettivi dei reati addebitati al proprio assistito e richiamandosi alle dichiarazioni dei due agenti di polizia sentiti in qualità di testi, postula l’assoluzione. Riconosce comunque che l’accusato ha oggettivamente omesso di esporre l’indicatore di direzione, rimettendosi al prudente giudizio di questa corte;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, subordinatamente di infrazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione, rispettivamente per quelli prospettati in data odierna?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 3’000.-- cadauna per complessivi fr. 15’000.-- decretata nei suoi confronti il 2 ottobre 2008 dalla Pretura penale del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 35 cpv. 2, 39 cpv. 1 lett. b, 90 LCStr; 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5 lett. a) e b), 10 cpv. 1, 28 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rilevato                              che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr, per avere omesso di azionare l’indicatore di direzione in occasione di due sorpassi, infrazione punibile giusta il numero 321.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari;

                                        che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        per avere, il 16 maggio 2008 sulla tratta stradale tra __________ e __________, alla guida della vettura __________, omesso di azionare l’indicatore di direzione in occasione di due sorpassi;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       multa

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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