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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.03.2009 10.2008.415

13 mars 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·775 mots·~4 min·5

Résumé

Circolare con un motoveicolo sprovvisto di targhe, senza licenza di condurre e circolazione; circolare con un autoveicolo malgrado la licenza di condurre gli fosse stata revocata

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.415 DA 3424/2008

Bellinzona 13 marzo 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di   

                                1.    furto d'uso

                                 per aver sottratto il motoveicolo Malaguti privo di targa di CIVI 1, per farne uso;

                                  fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;

                                2.    circolazione senza licenza di circolazione

                                         per aver condotto il motoveicolo surriferito senza la licenza di circolazione e la targa di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall'art. 96 cifra 1 cpv. 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr.;

                                3.    guida senza licenza di condurre

                                         per avere condotto il motoveicolo Malaguti suddetto senza essere titolare della licen­za di condurre richiesta per quella categoria di veicolo;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr.;

                                4.    ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

                                         per aver ripetutamente condotto l’autovettura Honda targata TI __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________2007 per il periodo 5.11.2007-4.3.2008;                                    

                                        fatti avvenuti a __________ il __________ ed in altre imprecisate località e date precedenti;

                                        reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 settembre 2008 n. 3424/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).

2.    L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

3.    Alla multa di fr. 500.- (cinquecento) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 settembre 2008 dalla parte civile, limitatamente alla prima imputazione (furto d’uso);

indetto                               il dibattimento 13 marzo 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 17 dicembre 2008, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di furto d’uso per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 49, 106 CP; 94 cifra 1 cpv. 1, LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di furto d'uso per i fatti descritti nel punto 1 del decreto di accusa n. 3424/2008 del 15 settembre 2008.

prende atto                      che per le imputazioni di circolazione senza licenza di condurre, guida senza licenza di condurre e ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca non è stata fatta opposizione e che pertanto l’accusato è definitivamente autore colpevole di questi reati,

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 35 (trentacinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'050.- (millecinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                              2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.- .

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.-          multa

                                        fr.                       100.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       100.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      700.-          totale

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