Incarto n. 10.2008.370 DA 3335/2008
Bellinzona 21 gennaio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, a __________ in data __________ 2007, comunicando con un terzo, segnatamente indirizzando una lettera raccomandata alla Pretura del distretto di __________, incolpato o perlomeno reso sospetto LESA 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare sostenendo che questi “era socio dell’Hotel __________ (…) fino al __________ 2006, dopodiché è stato allontanato per motivi di ammanchi di cassa e comportamenti a dir poco discutibili e poco corretti nei confronti della società”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3335/2008 di data 8 settembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.- (settecentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 50.- (cinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. Pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di fr. 500.- (cinquecento) - 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) - decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Canton Ticino in data __________.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 gennaio 2009, al quale l’accusato è comparso personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 dicembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di diffamazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 41, 47, 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di diffamazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3335/2008 dell’8 settembre 2008.
condanna ACCU 1
a valere come pena totalmente aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 50.decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________ 2008
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 250.- (duecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale