Incarto n. 10.2008.349 DA 2927/2008
Bellinzona 8 gennaio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.63 - max. 1.92 grammi per mille) malgrado fosse già stata condannata nel 2006 per analogo reato (alcolemia: 1.87 grammi per mille);
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall’91 cpv. 1 LCStr;
perseguita con decreto d’accusa del 18 agosto 2008 n. 2927/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 170.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 12’750.00; L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'500.00 ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.03.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 9 settembre 2008;
indetto il dibattimento 8 gennaio 2009, al quale sono comparsi l’accusata e il suo difensore DI 1, , mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, la quale chiede che la pena proposta per i fatti del 2008 sia massicciamente ridotta. Postula inoltre che non sia revocato il beneficio della condizionale alla pena decretata dal Ministero Pubblico nel 2006;
per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di guida in stato di inattitudine,
per avere, a __________, condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.63 - max. 1.92 grammi per mille) malgrado fosse già stata condannata nel 2006 per analogo reato (alcolemia: 1.87 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 30 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 27 marzo 2006?
4.1. In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 3, negativamente al quesito posto sub 4, come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2927/2008 del 18 agosto 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 160.-- (centosessanta), per un totale di fr. 9'600.-- (novemilaseicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;
2. alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 650.-- (seicentocinquanta);
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 (trenta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 27.03.2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (80700),
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'500.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 350.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 2'150.-- totale