Incarto n. 10.2008.342 DA 3179/2008
Bellinzona 11 dicembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura Honda targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti ad __________ il 17 aprile 2008;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 2 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente per so la padronanza di guida cozzando dapprima contro l’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra indi, rimbalzando sulla sua destra, contro dei paletti posti a delimitazione del campo stradale;
fatti avvenuti ad __________ il 17 aprile 2008;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC;
perseguita con decreto d’accusa dell’1 settembre 2008 n. 3179/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'500.--.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1’000.-ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 11 dicembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale rileva che non vi è alcuna prova che abbia guidato in stato di spossatezza e che non vi sono prove sufficienti che abbia negligentemente perso la padronanza di guida, chiede il proscioglimento della sua assistita da entrambi i capi di imputazione;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 2 e 100 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rilevato che, cadendo il reato di infrazione grave alle norme della circolazione, l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;
che la competenza di questo giudice è data per attrazione;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di
infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per avere, ad __________ il 17 aprile 2008, circolando alla guida delll’autovettura Honda targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida, cozzando dapprima contro l’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra indi, rimbalzando sulla sua destra, contro dei paletti posti a delimitazione del campo stradale;
e la proscioglie dall’accusa di guida in stato di inattitudine, 91 cpv. 2 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;
condanna ACCU 1i
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale