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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.12.2008 10.2008.327

23 décembre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·546 mots·~3 min·3

Résumé

Lasciare vagare liberamente il proprio cane senza tenerlo al guinzaglio

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.327 DA 2810/2008

Bellinzona 23 dicembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         atti contro la pubblica incolumità,

                                        per avere, a __________, in data 25 giugno 2008, lasciato vagare liberamente il proprio cane lupo omettendo di trattenerlo al guinzaglio;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 6 LOP;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’11 agosto 2008 n. 2810/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 agosto 2008 dell’accusato;

indetto                               il dibattimento 23 dicembre 2008, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto il suo cane è ben addestrato e non ha mai aggredito nessuno, tantomeno nel caso in questione;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di atti contro la pubblica incolumità per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 6 LOP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti, avendo preso atto che non vi sono elementi a sufficienza per ritenere che il caso in esame sia stato preceduto da eventi analoghi che avrebbero dovuto indurre l’imputato a ritenere che il proprio cane fosse un pericolo per le persone o altri animali, per cui viene a mancare l’elemento soggettivo dell’intenzionalità nella forma del dolo eventuale;

considerato                        che inoltre la presente fattispecie rappresenta un’infrazione all’art. 139 del Regolamento comunale di __________ ed alla relativa Ordinanza, sanzionabile con una multa di natura amministrativa;

                                        che pertanto la sanzione del comportamento esula dalla competenza di questa Pretura;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        atti contro la pubblica incolumità, 6 LOP,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2810/2008 dell’11 agosto 2008;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       indennità teste       

                                        fr.                      350.00       totale

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