Incarto n. 10.2008.287 DA 2446/2008
Bellinzona 21 gennaio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. diffamazione,
per avere, a __________ e __________, il __________, comunicando con un terzo, accusato il Direttore della casa per anziani __________ CIVI 1 di fatti suscettibili di nuocere alla sua reputazione, e meglio per avere trasmesso alla Consigliera di Stato del Cantone Ticino __________ copia della lettera __________ da lei inviata al Direttore della casa per anziani CIVI 1 con la quale lo accusava di condotta disonorevole, segnatamente di avere abusato della sua funzione utilizzando il personale per scopi privati e distribuendo denaro ai dipendenti invece di utilizzarlo per lo scopo al quale era destinato;
2. ingiuria,
per avere, a __________ e __________, il 4/6 luglio 2007, offeso l’onore del Direttore della Casa per anziani __________ CIVI 1 inviandogli la lettera __________ nella quale lo accusava di avere abusato della sua funzione utilizzando il personale per scopi privati e distribuendo denaro ai dipendenti invece di utilizzarlo per lo scopo al quale era destinato;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. art. 173, 177 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 4 CP e l’art. 49 cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 9 luglio 2008 n. 2446/2008 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.-, corrispondente a 15 aliquote da fr. 50.- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 18 luglio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 21 gennaio 2009, al quale hanno preso parte l’accusata e la parte civile, accompagnata dalla propria patrocinatrice, mentre la Procuratrice pubblica, con lettera 4 novembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la patrocinatrice, che chiede la conferma del decreto d’accusa, oltre al riconoscimento di fr. 4'500.- a titolo di spese legali e di fr. 500.- a titolo di torto morale (importo che sarà devoluto in beneficenza);
sentita da ultimo l'accusata, che si dichiara dispiaciuta per quanto successo e disposta a chiedere scusa per il suo modo di agire, ma non a ritirare quanto affermato, siccome trattata ingiustamente;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’imputata autrice colpevole di:
- diffamazione,
- ingiuria,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa in oggetto?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere riconosciute le richieste della parte civile in merito al risarcimento delle spese legali e al riconoscimento del torto morale?
5. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 173 e 177 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di diffamazione (ex art. 173 CP) ed ingiuria (ex art. 177 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2446/2008 del 9 luglio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 40.00 (quaranta), per un totale di fr. 280.00 (duecentoottanta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.00 (duecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;
rinvia la parte civile, CIVI 1, al competente foro per le pretese civili;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale