Incarto n. 10.2008.257 DA 2206/2008
Bellinzona 21 ottobre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, a __________ tra il settembre 2007 e l’aprile 2008, venduto complessivamente circa grammi 10 di marijuana, nonché offerto durante delle fumate collettive complessivamente circa grammi 4 di marijuana;
2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, tra il settembre 2007 e l’aprile 2008 a __________, consumato circa 10/15 grammi di marijuana, sostanza acquistata a __________, nonché consumato un quantitativo imprecisato di marijuana durante delle fumate collettive (circa 40) effettuate a __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 16 giugno 2008 n. 2206/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 90.- (novanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 28 giugno 2008;
indetto il dibattimento 21 ottobre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente, accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 15 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede che l’accusato venga scagionato dal reato di infrazione alla LF stupefacenti. In via principale chiede che la pena sia la multa e che un’eventuale pena superiore sia sospesa condizionalmente;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di:
1.1 infrazione alla LF sugli stupefacenti?
1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti?
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?
4. Chi deve sopportare gli oneri processuali?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 19 e 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti al pto 1 del decreto di accusa n. 2206/2008 del 16 giugno 2008;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ex art. 19a LStup, per i fatti descritti al pto 2 del decreto di accusa n. 2206/2008 del 16 giugno 2008;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.00 (trecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. le tasse e le spese giudiziarie in complessivi fr. 250.00 sono poste a carico dello Stato nella misura di fr. 150.00 ed a carico dell’accusato nella misura di fr. 100.00.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 75.00 spese giudiziarie
fr. 150.00 Totale