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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.10.2008 10.2008.256

29 octobre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,704 mots·~14 min·5

Résumé

Guidare in stato di inattitudine: alcolemia min 0.42 - max 0.72; perdere il controllo del veicolo e andare ad invadere la corsia di contromano, finendo la corsa contro un muro

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.256 DA 2208/2008

Bellinzona 29 ottobre 2008  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1.     circolazione in stato di ebrietà,

                                        per aver condotto l’autovettura VW Golf targata__________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso  (alcolemia: min. 0.42 - max. 0.72 grammi per mille),

                                        fatti avvenuti a __________ il 31.07.2006,

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                 2.     grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito e, in una curva per lui piegante a destra, perdeva negligentemente la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza cozzando conseguentemente contro un muro ed un cancello ivi posti a delimitazione di una proprietà privata. Dei pezzi di legno staccatisi dal cancello, andavano a colpire la vettura VW Bora targata __________ ivi regolarmente parcheggiata all’interno della medesima proprietà;

                                        fatti avvenuti a __________ il 31.07.2006;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. LCStr, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 2208/2008 di data 16 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 700.-, tenuto conto delle sue condizioni economiche, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

                                 4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 24 giugno 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 29 ottobre 2008, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare ad intervenire, postulando la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale, in via principale ha chiesto il proscioglimento dell’imputato, in via subordinata ha postulato una massiccia riduzione della pena, domandando infine il risarcimento delle spese legali allo Stato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di:

                                    -    circolazione in stato di ebrietà (pto 1 del decreto d’accusa),

                                    -    grave infrazione alle norme della circolazione (pto 2 del decreto d’accusa),

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 16 giugno 2008?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

                                 3.     È dato il caso dell’art. 54 CP?

                                 4.     L’eventuale pena può essere posta al beneficio della sospensione condizionale?

                                 5.     Chi sopporta gli oneri processuali?

                                 6.     Se lo Stato dev’essere condannato al pagamento di fr. 3'382,15 a titolo di risarcimento delle spese legali sostenute dall’accusato?

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     I fatti si sono realizzati il 31 luglio 2006 sulla strada cantonale che da __________ porta a __________. Su questo tratto di strada, che costeggia il lago Ceresio, denominato via __________ l’accusato ha ad un certo punto perso il controllo dell’autoveicolo VW Golf targato __________ da lui guidato, per poi andare a collidere contro un cancello in legno ed un altro veicolo VW Bora targato __________ regolarmente posteggiato. Il motivo dell’incidente è riconducibile ad una sua disattenzione: poco prima dell’impatto gli erano scivolati gli occhiali dal naso e, nel tentativo di sistemarli, è uscito di strada. L’istruttoria ha per di più dimostrato che i pneumatici del veicolo appena citato erano usurati (1,6 mm) e da sostituire e che l’imputato era al corrente di detta circostanza.

                                        Le conseguenze di questo incidente non si sono però limitate ai danni materiali descritti al capoverso precedente: il conducente e i tre passeggeri che erano con lui sono stati tutti tradotti all’ospedale di __________ per le cure del caso. Il ACCU 1, che è rimasto imprigionato nell’abitacolo, è stato liberato dai Pompieri tramite il sistema Libervit e soffre tutt’oggi i postumi di questo incidente.

                                        Sul posto la Polizia non ha esperito il controllo alcolemico del conducente: all’ospedale è stato però effettuato un prelievo del sangue, dal quale è emersa una concentrazione alcolica minima dello 0,22 ‰, che, al momento del sinistro, è stata calcolata nello 0,42 ‰ (tasso minimo). La causa di detto rilevamento alcolemico è riconducibile ad una cena e a 3 bicchierini di vino bianco consumati poco prima del sinistro in un ristorante cinese di __________ (I), così come dichiarato dal medesimo accusato. È vero, sul rapporto di Polizia è indicato che ACCU 1 avrebbe sorbito 9 decilitri di vino oltre che un sorbetto alla vodka (ciò che provocherebbe un tenore alcolico di gran lunga più elevato rispetto a quello accertato), si tratta però questo di un’evidente errore di trascrizione da Parte della Polizia (come dichiarato dall’accusato), contraddetto dall’oggettiva perizia di laboratorio, che prevarrebbe in ogni caso.

                                 2.     La legge sulla circolazione stradale prevede che non è consentito condurre veicoli a motore con un tenore alcolico elevato: in tali evenienze, i conducenti sono in effetti ritenuti avere perso le attitudini fisiche necessarie e devono astenersi dalla guida. La violazione di quanto sopra è regolata dall’art. 91 LCStr, secondo cui chiunque conduce un veicolo a motore in stato d’ebrietà è punito con la multa; è però prevista una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria quando l’alcolemia è qualificata (ovvero: elevata), così come ricordato anche dall’art. 55 cpv. 6 LCStr.

                                        Il tenore alcolico è considerato “qualificato” quando nel sangue è contenuta una concentrazione dello 0,8 ‰ o più. Se invece il tasso è superiore allo 0,5 ‰ (art. 2 Ordinanza federale concernente i valori limiti dell’alcolemia: RS 741.13), ma inferiore allo 0,8 ‰, il caso è considerato di minore gravità. Sotto la soglia dello 0,5 ‰ la guida è invece consentita e l’art. 91 LCStr non trova nessuna applicazione, salvo nel caso in cui vi sia presunzione di ebrietà, quando cioè il tasso alcolemico non è eccessivo al momento dei fatti, poiché la quantità di alcol ingerita non è ancora totalmente presente nel sangue, ma lo sarà al termine della fase di assorbimento (cf. jeanneret, Les dispositions pénales del la Loi sur la circulation routière, ad art. 91 LCStr, n. 20 e 21), cosa che, nella circostanza, non è dimostrata.

                                 3.     Ora, nel caso concreto, per quanto attiene all’imputazione no 1 del decreto d’accusa (circolazione in stato di ebrietà), i valori alcolici riscontrati in laboratorio erano dello 0.22 ‰ (valore minimo al momento del prelievo), quindi dello 0.42 ‰ (minimo) al momento critico. Come detto, al momento del sinistro non è stato effettuato nessun accertamento. Da questi elementi, visto anche il breve tratto di strada esistente fra __________ a __________, e ritenuto che una parte del percorso è stata effettuata in Italia, in virtù del principio in dubio pro reo, non si può dedurre (e non è comprovato) che l’imputato abbia guidato (in Svizzera) il veicolo con un valore alcolemico superiore allo 0.5 ‰ e che abbia quindi violato l’art. 91 cpv. 1 LCStr, in correlazione con gli artt. 55 cpv. 6 LCStr e 2 Ordinanza federale concernente i valori limiti dell’alcolemia). Nemmeno l’ipotesi della presunzione, alla luce dell’istruttoria esperita, trova qui applicazione.

                                        Questa conclusione è oltremodo corroborata dal fatto che l’interessato, che ha da subito ammesso i fatti senza mai contraddirsi e deve quindi essere considerata una persona credibile, ha dichiarato di avere sorbito 3 dl di vino, con l’ultima consumazione avvenuta alle 20.30. Riscontrato il basso tenore alcolico la Polizia non ha nemmeno provveduto al sequestro preventivo della licenza e per questi fatti l’accusato va quindi prosciolto.

                                 4.     Per quanto attiene invece all’imputazione no 2 del decreto d’accusa (grave infrazione alle norme sulla circolazione), va detto che un reato è realizzato, anche se, in assenza di un tenore alcolico rilevante, in maniera attenuata rispetto a quanto prospettato dal Procuratore pubblico. Se per il fatto di essersi messo alla guida con un’alcolemia superiore allo 0‰ non può essergli imputata alcuna colpa, per quanto successo in seguito gli si può rimproverare di non aver dato prova della diligenza necessaria.

                                        Infatti, indipendentemente dagli imprevisti che la guida può comportare, secondo l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente essere in grado di padroneggiare il proprio veicolo, in modo da potersi conformare alle regole della strada. Questo onere è precisato anche dall’art. 3 cpv. 1 ONC, giusta il quale il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di comunicazione o di informazione. L’attenzione richiesta al conducente implica che egli sia in grado di reagire immediatamente a tutti i pericoli e a tutti gli imprevisti che la guida comporta, in modo di evitare di mettere a repentaglio la sicurezza propria e quella altrui. L’obbligo della padronanza del veicolo sussiste in presenza di qualsiasi insidia, e impone al conducente d’essere in grado d’azionare immediatamente e in modo appropriato i comandi della stessa (freno e volante), evitando di uscire di strada oppure d’invadere corsie o zone adibite ad altri. A dipendenza delle circostanze può addirittura essere richiesta un’attenzione accresciuta, di notte, alle ore di punta, in prossimità di zone sensibili (scuole, fermate dell’autobus), quando vi sono dei lavori in corso, quando le condizioni della circolazione non sono chiare o sono complicate oppure quando, come nella fattispecie, la strada (via __________) è in una zona discosta e più insidiosa del rituale (bussy/rusconi, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCStr). La legge è quindi molto esigente e il conducente deve tenere conto di qualsiasi ostacolo o imprevisto che potrebbe improvvisamente comparire nel suo “spazio visibile”, per cui anche lo scivolamento degli occhiali (circostanza di per sé non imprevedibile), ritenuto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una disattenzione involontaria di circa un secondo costituisce una colpa del conducente (DTF 100 IV 279).  

                                 5.     Le conseguenze penali della violazione di quanto indicato al punto precedente sono regolate dall’art. 90 LCStr (infrazione alle norme della circolazione), disposizione quadro a carattere generale del diritto stradale. La cifra 1 punisce le violazioni semplici (“chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale, è punito con la multa”), mentre la cifra 2 reprime le violazioni gravi (“chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria”). I reati che comportano la forma qualificata di violazione (cifra 2 dell’art. 90 LCStr) non sono oggetto di specifica enumerazione, ma giurisprudenza e dottrina sono concordi nel sostenere che una violazione grave comporta la riunione cumulativa di due elementi oggettivi: la violazione oggettivamente grave di una regola fondamentale della circolazione e la creazione di un serio pericolo per i terzi. Le infrazioni elencate nell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari possono essere utili per determinare il carattere fondamentale o meno di una regola di circolazione, nella misura in cui quelle menzionate nel documento sono presunte creare una situazione di messa in pericolo astratta (cf. jeanneret, op. cit., n. 19 e segg.) e dunque non una violazione oggettivamente grave.

                                        In assenza di un tenore alcolico rilevante e d’intenzionalità, l’agire dell’accusato (perdita della padronanza di guida a causa una breve distrazione negligente) non può essere considerato più grave dell’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere” o del circolare a luci spente di notte su di una strada illuminata o del circolare sulla corsia di emergenza di un’autostrada, infrazioni enumerate nell’Ordinanza sopra menzionata. Su fattispecie simili al caso qui in esame si è d’altronde già più volte chinata questa Pretura (inc. __________, __________, __________, ), risolvendo per una violazione semplice delle norme sulla circolazione stradale.

                                        Non trova naturalmente applicazione l’art. 56 CP, siccome l’imputato ha comunque infranto la normativa stradale per un motivo non giustificato ed ha perso il controllo della sua autovettura utilizzando per di più dei pneumatici non perfettamente a norma.

                                 6.     Per quanto riguarda le pretese di risarcimento per il patrocinio legale, fatte valere dalla difesa al dibattimento dopo avere preso atto del diniego da parte del Giudice dell’istruzione e arresto della concessione del gratuito patrocinio, va osservato che le stesse devono essere integralmente respinte. Infatti, il Giudice citato ha considerato il caso che qui ci occupa come “bagattella” e quindi non meritevole del sussidio statale. Non si può pertanto in questa sede accollare le spese legali di difesa allo Stato per altra via.

                                        Non è inoltre competenza di questo magistrato quella di valutare le conclusioni a cui è giunto il Giudice dell’istruzione e dell’arresto nella citata decisione; idem per quanto attiene al contenuto dei lavori parlamentari in ambito di diritto al gratuito patrocinio. Sulla complessità della pratica basti precisare che non si trattava di un caso particolarmente difficile, correttamente istruito dalla Polizia e che per questo motivo non si è ritenuto nemmeno d’esperire nessuna delle prove offerte dalla difesa, fatta eccezione per i documenti. Per cui, indipendentemente dall’intervento del patrocinatore, sulla base degli atti di causa preparati dal Ministero pubblico (rilevamento del tenore alcolico da parte del laboratorio cantonale) e delle (chiare) dichiarazioni dell’accusato, questo giudice sarebbe giunto alla medesima conclusione anche senza l’ausilio di un difensore, chiamato dall’accusato senza che la sua presenza possa essere definita indispensabile alla tutela dei suoi diritti.

visti                                   gli artt. 26, 27, 31 cpv. 1, 34, 91 cpv. 1 e 90 LCStr, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dal reato di circolazione in stato di ebrietà, ex 91 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2208/2008 del 16 giugno 2008;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 1 LCStr, per aver violato le norme medesime cagionando un pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver in una curva per lui piegante a destra, perso negligentemente la padronanza di guida invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza cozzando conseguentemente contro un muro ed un cancello ivi posti a delimitazione di una proprietà privata; dei pezzi di legno staccatisi dal cancello, andavano a colpire la vettura VW Bora targata __________ ivi regolarmente parcheggiata all’interno della medesima proprietà;

condanna                         ACCU 1

1.   alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             §      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.       le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-- sono poste a carico dell’accusato nelle misura di ¼ e dello Stato nella misura di ¾. All’accusato vengono pure accollati fr. 400.—per la motivazione scritta.

3.       è respinta e rinviata al foro civile qualsiasi pretesa di risarcimento,

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, Camorino

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       550.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         50.00       spese giudiziarie

                                        fr.                                                                                                                

                                        fr.                      900.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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