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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.10.2008 10.2008.255

3 octobre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,021 mots·~5 min·4

Résumé

Cattiva gestione di una Sagl da parte di un socio: abbandono del territorio svizzero senza lasciare recapito, licenziamento via SMS di un dipendente, trattenuta di denaro destinato al pagamento degli stipendi dei dipendenti

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.255 DA 2177/2008

Bellinzona 3 ottobre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)  

                                        detenuto dal 26 settembre 2007 al 4 ottobre 2007

prevenuto colpevole di         cattiva gestione,

                                        per avere, a __________ e __________, nel periodo luglio 2007 – settembre 2007, agendo in qualità di socio gerente della società __________ Sagl, __________, a causa di una cattiva gestione e segnatamente a causa della grave negligenza nell’esercizio della sua professione e nell’amministrazione dei beni della società __________ Sagl, __________, aggravato la situazione finanziaria di quest’ultima pur conoscendone l’insolvenza, e meglio per avere, all’inizio di luglio 2007,

lasciato il territorio svizzero senza fornire alcun recapito,

omesso di assolvere la sua funzione di socio gerente della società,

licenziato tramite messaggio SMS il personale di quest’ultima

prelevato in data 5.07.2007 e 06.07.2007 dal conto bancario intestato alla società presso la Banca __________, __________, la somma complessiva di fr. 61'100.-, di cui 58'100.- da lui trattenuti asseritamente per stipendi arretrati,

                                        abbandonando così la __________ Sagl, __________ al suo destino, e ciò pur essendo consapevole della carenza di liquidità, in genere delle difficoltà finanziarie e dei lavori in corso della società, poi dichiarata fallita con decreto della Pretura del Distretto di __________ in data 5 settembre 2007;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 165 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 giugno 2008 n. 2177/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 5'400.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 60.- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 500.- con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Si rinvia le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 4 CIVI 5 CIVI 6 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

Ed inoltre                           5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 25 giugno 2008;

indetto                               il dibattimento in data 3 ottobre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico con lettera 15 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto al suo interrogatorio;

sentito                               il difensore, il quale chiede il totale proscioglimento dell’accusato, ritenuto che indipendentemente dall’agire dell’interessato quella società sarebbe in ogni caso fallita e che per di più l’accusato versava in una situazione psichica grave che gli ha impedito di valutare la portata degli atti da lui commessi. In ogni caso prima di partire ha fatto eseguire dei pagamenti per la società; ora è in cerca di lavoro ed intende avviare una nuova attività da indipendente;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.    Se ACCU 1 deve essere dichiarato autore colpevole di cattiva gestione per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

2.In caso affermativo quale dev’essere la pena e se la stessa può essere sospesa condizionalmente;

3.Se dev’essere confermata la mancata revoca della sospensione condizionale alla pena decretata il 16.10.2006 dal Ministero Pubblico;

4.Se dev’essere confermato il rinvio al foro civile delle parti civili come da punto 3 del decreto d’accusa;

5.A chi vanno accollate le tasse e le spese.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 165 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di cattiva gestione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2177/2008 del 11 giugno 2008.

Condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 4'500.- (quattromilacinquecento);

                                             §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.    al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

Rinvia                                  le parti civili CIVI 1, CIVI 2, CIVI 3, CIVI 4, CIVI 5, CIVI 6 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

Non revoca                           il beneficio della condizionale concesso alla pena di 20 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino in data 16.10.2006, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

Comunica                               che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

Le parti                                  sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.--         multa

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie                 

                                        fr.                      800.--         totale

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