Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.10.2008 10.2008.197

30 octobre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·752 mots·~4 min·5

Résumé

Utilizzare soldi erroneamente pervenuti sul proprio conto bancario

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.197 DA 1626/2008

Bellinzona 30 ottobre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         impiego illecito di valori patrimoniali,

                                        per avere, il 7 aprile 2005 a __________, indebitamente impiegato, a profitto proprio e altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso, in modo indipendente dalla sua volontà, segnatamente, per avere in qualità di titolare del conto n. __________ presso Banca __________, indebitamente autorizzato la di lei madre, __________, avente diritto di firma individuale sul conto, a prelevare fr. 883.50, ivi erroneamente versati da __________, a titolo di indennità per perdita di guadagno causa malattia, e spettanti alla sua datrice di lavoro CIVI 1, accredito prelevato dalla madre in data 7 aprile 2005 ed in seguito recuperato dalla titolare del conto per compensazione;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 141bis CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 23 aprile 2008 n. 1626/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 350.--, corrispondente a 5 aliquote giornaliere da fr. 70.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 883.50 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2005.

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 30 aprile 2008 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 30 ottobre 2008, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’aduzione della teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’imputata e la reiezione del punto n. 3 del Decreto d’accusa, richiamando in primo luogo le definizioni dottrinali relative a cosa debba intendersi per impiego ai sensi della norma in questione. In effetti in base a quanto ritenuto in proposito dagli autori da lui citati, l’atto addebitato alla prevenuta non costituirebbe reato. Non è in effetti provato che la sua assistita volesse impedire il recupero del denaro indebitamente versatole: ella aveva comunque disponibilità economiche per restituire i soldi e ha subito dichiarato di volerli rifondere. Inoltre il legale precisa come neppure l’aspetto soggettivo possa considerarsi adempito, avendo la sua assistita agito, come attestato dalle emergenze istruttorie, in buona fede, o comunque per negligenza. Non sicuramente per dolo eventuale. Infine egli ha posto l’accento su alcune lacune procedurali;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di impiego illecito di valori patrimoniali per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere confermata e, se sì in che misura, la condanna al risarcimento alla parte civile?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 141bis CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di impiego illecito di valori patrimoniali, art. 141bis CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1626/2008 del 23 aprile 2008;

carica                               la tassa e le spese giudiziarie allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

10.2008.197 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.10.2008 10.2008.197 — Swissrulings