Incarto n. 10.2008.190 DA 1578/2008
Bellinzona 4 novembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. furto,
per avere, a __________ in data 10 febbraio 2008, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previo taglio del telo di rivestimento interno del capannone allestito per il carnevale, sottratto a danno del CIVI 1 una cassetta in cartone contenente denaro contante quantificato dalla parte civile in fr. 2’000.--/3’000.-- (refurtiva contestata dall’accusato che ammette di aver sottratto un importo inferiore a fr. 1’000.--);
2. danneggiamento,
per avere, a __________ in data 10 febbraio 2008, alfine di commettere il furto descritto al punto 1, intenzionalmente deteriorato il telo di rivestimento interno del capannone allestito per il carnevale dal CIVI 1 (danni non quantificati dalla parte civile);
3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, nel Luganese, nel periodo aprile 2005/25 marzo 2008, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 49 grammi;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 139 cifra 1 e 144 cpv. 1 CPS, 19a LStup, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 21 aprile 2008 n. 1578/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 900.-- (novecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) mesi (vCP) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 2 maggio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 novembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
rilevato che l’accusato si è dichiarato disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti, rilevando tuttavia che la refurtiva era al massimo di fr. 1’250.-- (di cui fr. 500.-- persi nella fuga). Tenuto conto del sincero pentimento e della sua collaborazione dimostrati dal suo assistito, nonché della prognosi favorevole, postula che venga concesso il beneficio della sospensione condizionale o, in alternativa, che possa eseguire un lavoro di pulica utilità. Considerata infine la difficile situazione finanziaria chiede che la multa non superi i fr. 200.--/250.--;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Furto,
1.2. Danneggiamento,
1.3. Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 4 aprile 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46 cpv. 2, 139 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. furto, art. 139 cifra 1 CPS,
per avere, a __________ in data 10 febbraio 2008, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previo taglio del telo di rivestimento interno del capannone allestito per il carnevale, sottratto a danno del CIVI 1 una cassetta in cartone contenente denaro contante quantificabile in almeno fr. 1’250.-- (di cui fr. 500.-- recuperati dalla parte civile);
2. danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,
per avere, a __________ in data 10 febbraio 2008, alfine di commettere il furto descritto al punto 1, intenzionalmente deteriorato il telo di rivestimento interno del capannone allestito per il carnevale dal CIVI 1 (danni non quantificati dalla parte civile);
3. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per avere, senza essere autorizzato, nel Luganese, nel periodo novembre 2005/25 marzo 2008, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 49 grammi;
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 60 (sessanta) ore;
1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 220.00 spese giudiziarie
fr. 670.00 totale