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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.11.2008 10.2008.190

4 novembre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,184 mots·~6 min·2

Résumé

Tagliare il telo di rivestimento interno di un capannone e sottrarre una cassetta contenente denaro che si trovava all'interno dello stesso; consumo di almeno 49 gr di cocaina

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.190 DA 1578/2008

Bellinzona 4 novembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di 1.     furto,

                                        per avere, a __________ in data 10 febbraio 2008, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previo taglio del telo di rivestimento interno del capannone allestito per il carnevale, sottratto a danno del CIVI 1 una cassetta in cartone contenente denaro contante quantificato dalla parte civile in fr. 2’000.--/3’000.-- (refurtiva contestata dall’accusato che ammette di aver sottratto un importo inferiore a fr. 1’000.--);

                                 2.     danneggiamento,

                                        per avere, a __________ in data 10 febbraio 2008, alfine di commettere il furto descritto al punto 1, intenzionalmente deteriorato il telo di rivestimento interno del capannone allestito per il carnevale dal CIVI 1 (danni non quantificati dalla parte civile);

                                 3.     contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, nel Luganese, nel periodo aprile 2005/25 marzo 2008, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 49 grammi;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 139 cifra 1 e 144 cpv. 1 CPS, 19a LStup, richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 aprile 2008 n. 1578/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 900.-- (novecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 9 (nove) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--.

                                        5.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 3 (tre) mesi (vCP) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino, Bellinzona, il 4 aprile 2005, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS).

                                        6.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 2 maggio 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 4 novembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

rilevato                              che l’accusato si è dichiarato disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i fatti, rilevando tuttavia che la refurtiva era al massimo di fr. 1’250.-- (di cui fr. 500.-- persi nella fuga). Tenuto conto del sincero pentimento e della sua collaborazione dimostrati dal suo assistito, nonché della prognosi favorevole, postula che venga concesso il beneficio della sospensione condizionale o, in alternativa, che possa eseguire un lavoro di pulica utilità. Considerata infine la difficile situazione finanziaria chiede che la multa non superi i fr. 200.--/250.--;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Furto,

                                        1.2.  Danneggiamento,

                                        1.3.  Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 4 aprile 2005 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 46 cpv. 2, 139 cifra 1, 144 cpv. 1 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  furto, art. 139 cifra 1 CPS,

                                             per avere, a __________ in data 10 febbraio 2008, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, previo taglio del telo di rivestimento interno del capannone allestito per il carnevale, sottratto a danno del CIVI 1 una cassetta in cartone contenente denaro contante quantificabile in almeno fr. 1’250.-- (di cui fr. 500.-- recuperati dalla parte civile);

                                        2.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                             per avere, a __________ in data 10 febbraio 2008, alfine di commettere il furto descritto al punto 1, intenzionalmente deteriorato il telo di rivestimento interno del capannone allestito per il carnevale dal CIVI 1 (danni non quantificati dalla parte civile);

                                        3.  contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

                                             per avere, senza essere autorizzato, nel Luganese, nel periodo novembre 2005/25 marzo 2008, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, ma almeno 49 grammi;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 60 (sessanta) ore;

                                             1.1.  l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 4 aprile 2005, ma ne prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CPS);

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       220.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      670.00       totale

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