Incarto n. 10.2008.177 DA 1595/2008
Bellinzona 2 ottobre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per avere, in data __________, a __________, in via __________, presso la ditta __________ i proferendo una grave minaccia nei confronti di CIVI 1, incussogli timore e specificatamente rivolgendosi a CIVI 1 nei seguenti termini “lei non sa chi sono io, se io voglio vengo la prendo e gli spacco la faccia”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 180 CP, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 aprile 2008 n. 1595/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 30'600.- (trentamilaseicento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 1'020.- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 maggio 2008;
indetto il dibattimento 2 ottobre 2008, al quale sono comparsi:
DI 1,
la parte civile, ,;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all’accusato il reato di tentata minaccia;
sentiti il Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
la parte civile, che a sua volta chiede la conferma del decreto d’accusa, senza domandare risarcimenti;
il difensore, il quale postula il proscioglimento da ogni accusa; in via subordinata, in caso di condanna, dev’esservi massiccia riduzione della pena; inoltre devono essere rifuse a titolo di ripetibili le spese di patrocinio ammontanti a fr. 3'000.30 oltre fr. 500.— per il presente procedimento;
per ultimo l'accusat;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di minaccia, per avere, in data __________ a __________, in via __________, presso la ditta __________ proferendo una grave minaccia nei confronti di CIVI 1, incussogli timore e specificatamente rivolgendosi a CIVI 1 nei seguenti termini “lei non sa chi sono io, se io voglio vengo la prendo e gli spacco la faccia”?
1.1. La minaccia è stata tentata?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Devono essere assegnate ripetibili e se sì di quale importo?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 180 in rel. con l’art. 22 e l’art. 48 lett. b CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1.1. e 3., negativamente ai quesiti posti sub 1. e 4., come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di tentata minaccia (art. 180 in rel. con gli art. 22 e 48 lett. b CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1595/2008 del 23 aprile 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 3'000.-- (tremila), per un totale di fr. 15'000.-- (quindicimila);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 1'000.-- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);
respinge la domanda di ripetibili;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'000.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 200.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 1'400.-- totale