Incarto n. 10.2008.174 DA 1399/2008
Bellinzona 28 luglio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Mattia Pontarolo in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille);
fatti avvenuti a Lugano il 22 dicembre 2007;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 14 aprile 2008 n. 1399/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'000.00. L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 28 luglio 2008, al quale ha preso parte l’imputato, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 8 luglio 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
viene sentito per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale si rimette a quanto da lui già esposto in sede di interrogatorio e al prudente giudizio di questo giudice, postulando in particolare una riduzione della pena proposta dal Procuratore pubblico, in considerazione del divieto di circolazione di tre mesi a lui inflitto dall’autorità amministrativa e della sua situazione finanziaria;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, __________, autore colpevole di guida in stato di inattitudine,
per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille)?
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti,
dichiara ACCU 1,
autore colpevole di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCstr,
per aver condotto, a Lugano il 22 dicembre 2007, l'autovettura VW targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.53 - max. 1.79 grammi per mille);
condanna ACCU 1,
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.00 (sessanta), per un totale di fr. 900.00 (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.00 (seicento).
Comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr. 1100.00 totale
Restituzione in
favore dell’imputato fr. 400.00 (residuo della somma di fr. 1500.- versata a titolo di cauzione dall’imputato)