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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.09.2008 10.2008.145

30 septembre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·602 mots·~3 min·5

Résumé

Presentare denuncia per un reato non avvenuto

Texte intégral

Incarto n. 10.2008.145 DA 1200/2008

Bellinzona 30 settembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di        sviamento della giustizia,

                                        per avere, il __________ a __________ e __________, presentato formale denuncia nella quale ha segnalato un reato che sapeva non essere avvenuto, e meglio presentato formale denuncia, nella quale ha indicato falsamente che ignoti sarebbero penetrati nella sua abitazione in Via __________ a __________, scassinando la porta di ingresso e denunciando il furto, in realtà non avvenuto, di denaro contante per complessivi CHF 5'000.-;

                                        fatti avvenuti nelle suddette circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 1200/2008 di data 2 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 3'600.00 (tremilaseicento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 60.- (sessanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 600.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 aprile 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 30 settembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 29 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di sviamento della giustizia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 e 304 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di sviamento della giustizia per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1200/2008 del 2 aprile 2008.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 3'600.- (tremilaseicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 600.- (seicento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      900.00       totale

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