Incarto n. 10.2008.123 DA 888/2008
Bellinzona 9 marzo 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice supplente della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 (DI 1)
prevenuto colpevole di lesioni colpose gravi,
per avere, a __________, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, , urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 125 cpv. 1 CP [recte 125 cpv. 2 CP];
perseguito con decreto d’accusa del 3 marzo 2008 n. 888/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2'400.- duemilaquattrocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 240.- (duecentoquaranta) (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 marzo 2008;
indetto il dibattimento 9 marzo 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 11 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentiti i testi;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È ACCU 1, , autore colpevole di:
lesioni colpose gravi,
per avere,
a, il __________, alla guida dell’automobile VW Golf targata __________, compiendo manovra di retromarcia da una strada privata per immettersi su una principale passando sul marciapiede, non avvedendosi della presenza del pedone LESA 1, __________, urtandola e facendola cadere e tosto proseguendo nella propria manovra passandole sopra una gamba con la ruota anteriore destra del proprio veicolo, omesso di prestare la dovuta particolare prudenza e attenzione, per cui, per negligenza, cagionò alla sopraccitata lesioni gravi come attestato da certificato medico in atti;
2. In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 125 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CP per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 888/2008 del 3 marzo 2008.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di fr. 3’100.- (tremilacento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 310.- (trecentodieci);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di (2) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 460.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 110.testi
fr. 960.- totale