Incarto n. 10.2008.108 DA 792/2008
Bellinzona 18 agosto 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (Difeso da:Avv. DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto il motoveicolo Yamaha targato __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.81 - max. 3.11 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel __________ per analogo reato;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro dei “new jersey” posti al centro dell’intersezione stessa, cadendo poi al suolo procurandosi lesioni personali;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr., art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa n. 792/2008 di data 3 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 120.00 cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 10'800.00;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 4 anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12.
3. Alla revoca del benficio della sospensione condizionale concesso alla pena
detentiva di 60 giorni, decretata nei suoi confronti dal MP il __________.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle sese giudiziarie di
fr. 300.00. 5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 18 agosto 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 24 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede una riduzione dell’aliquota giornaliera in funzione dell’effettivo reddito dell’accusato e la conferma della sospensione condizionale pronunciata alla prima pena;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autore colpevole di:
1.1 guida in stato di inattitudine;
1.2 infrazione alle norme della circolazione
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova?
4. Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso a ACCU 1 per la pena detentiva di 60 giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di guida in stato di inattitudine e infrazione alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 792/2008 del 3 marzo 2008.
condanna ACCU 1
1. Alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 100.—(cento) cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9’000.—(novemila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (quattro) (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.—(milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ (art. 46 cpv. 1 CPS) ma proroga il periodo di prova di un anno.
4. Al pagamento della tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 700.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'200.-- multa
fr. 300.-- tassa di giustizia
fr. 400.-- spese giudiziarie
fr. 1'900.-- totale