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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.05.2007 10.2007.94

29 mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·808 mots·~4 min·2

Résumé

Entrare e soggiornare in Svizzera illegalmente, svolgere attività lucrativa senza permesso,

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.94 DA 500/2007

Bellinzona 29 maggio 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1, __________  

prevenuta colpevole di    1.  infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale) ripetuta,

                                        per essere entrata in Svizzera il 18 luglio 2005, il 28 gennaio 2006 ed il 29 gennaio 2007 con l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa sprovvista del necessario permesso di Polizia degli stranieri e per avere così soggiornato illegalmente a __________ presso il ristorante __________ nei periodi 18 luglio 2005/settembre 2005, 28 gennaio 2006/marzo 2006 e dal 29 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007;

                                    2.  esercizio illecito della prostituzione,

                                        per avere infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

                                    3.  contravvenzione alla LDDS,

                                        per avere svolto attività lucrativa in Svizzera nei periodi 18 luglio 2005/settembre 2005, 28 gennaio 2006/marzo 2006 e dal 29 gennaio 2007 al 28 febbraio 2007 sprovvista del necessario permesso di Polizia degli stranieri;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 199 CP; 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 5 Lesprost

perseguita                         con decreto d’accusa del 1° marzo 2007 n. 500/2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell’accusata:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'200.-- (milleduecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 30.-- (trenta).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2. Alla multa di fr. 400.-- (quattrocento), con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 25.-- e delle spese giudiziarie di fr. 25.---;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 marzo 2007 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 29 maggio 2007, al quale è comparso il difensore mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 16 maggio 2007, non è comparsa; il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 21 maggio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

sentito                               il difensore, il quale solleva diverse eccezioni d’ordine concernenti il verbale di polizia e nel merito ritiene che tutti e tre i reati non siano dati, chiede di conseguenza il proscioglimento con protesta di spese e ripetibili;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 199 CP; 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS; 5 Lesprost; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG ; 273 e segg. CPP,

rispondendo                       ai quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di:

                                        1.1.  ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

                                        1.2.  esercizio illecito della prostituzione

                                        1.3.  contravvenzione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

2.    Sulla pena e sulle spese.

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e esercizio illecito della prostituzione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 500/2007 del 1° marzo 2007.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna  

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell’Istruzione e dell’arresto, Lugano,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  400.00            multa

                                        fr.                  100.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  100.00            spese giudiziarie

                                                      fr.                           600.00                totale

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