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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.10.2007 10.2007.88

4 octobre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·727 mots·~4 min·5

Résumé

Offendere l'onore della ex-moglie con gli epiteti quali puttana e troia e minacciarla di fargliela pagare

Texte intégral

LESA 1 patr. da: PR 1    

Incarto n. 10.2007.88 DA 329/2007

Bellinzona 4 ottobre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  ingiuria,

                                             per avere, il 4 settembre 2006, a __________, tacciando LESA 1 di “puttana troia” offeso il di lei onore;

                                        2.  minaccia,

                                             per avere, in data 4 settembre 2006, __________, usando grave minaccia incusso timore o spavento a LESA 1 e in specie asserendo telefonicamente che gliela avrebbe fatta pagare;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 177, 180 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 12 febbraio 2007 n. 329/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 960.-- (novecentosessanta), corrispondente a 16 (sedici) aliquote da fr. 60.-- (sessanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 16 (sedici) giorni (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alle seguenti pene detentive di 10 (dieci) giorni di arresto decretata nei suoi confronti il 27 ottobre 2004 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino e di 15 (quindici) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 6 febbraio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (ai sensi del vCPS; art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2007 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 4 ottobre 2007, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, nonché il Sostituto procuratore pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all’esame della parte civile e all’audizione del teste;

sentito                               il Sostituto Procuratore pubblico, il quale postula l’integrale conferma del decreto d’accusa;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma del decreto d’accusa, oltre alla condanna dell’accusato al pagamento di un indennizzo per torto morale di fr. 400.-- e di fr. 1’300.-- quale risarcimento per le spese legali;

sentito                               il difensore, il quale postula l’assoluzione del proprio assistito, contestando in ogni caso le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Ingiuria,

                                        1.2.  Minaccia,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene di 10 giorni di arresto e di 15 giorni di detenzione, decretate nei suoi confronti il 27 ottobre 2004, rispettivamente il 6 febbraio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177, 180 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        1.  ingiuria, art. 177 CPS,

                                        2.  minaccia, art. 180 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 329/2007 del 12 febbraio 2007;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

respinge                           le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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