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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.01.2008 10.2007.87

15 janvier 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,810 mots·~9 min·4

Résumé

Partecipare a tafferugli scoppiati al termine di partite di disco su ghiaccio

Texte intégral

1. CIVI 1 2. CIVI 2 3. CIVI 3 4. CIVI 4 5. CIVI 5    

Incarto n. 10.2007.87 DA 267/2007

Bellinzona 15 gennaio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  , difeso da: DUF 1 ,

prevenuto colpevole di         1.  lesioni semplici,

                                             per avere, __________, il 5 novembre 2005, al termine dell’incontro di disco su ghiaccio tra CIVI 4 e l’HC __________, scagliando una bottiglia di vetro in direzione del piazzale antistante la pista di ghiaccio gremito di folla, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 5 che riportò lesioni personali attestate da certificato medico in atti;

                                        2.  rissa,

                                             per avere, nelle circostanze di cui sub 1, intervenendo attivamente negli scontri e nei tafferugli tra opposte tifoserie, in particolare lanciando bottiglie raccolte da un contenitore per l’immondizia, partecipato a una rissa nella quale sono rimaste ferite alcune persone;

                                        3.  sommossa,

                                             per avere, a __________, l’8 aprile 2006, al termine della partita di disco su ghiaccio tra l’HC __________ e l’HC __________, prendendo parte attivamente ai tafferugli tra le opposte tifoserie nel corso dei quali sono stati colpiti gli agenti di polizia presenti per mantenere l’ordine, partecipato ad un pubblico assembramento nel quale venivano commessi atti di violenza contro persone e cose;

                                        4.  danneggiamento,

                                             per avere, nelle circostanze di cui sub 1, rovesciando e spargendo il contenuto sul piazzale per procurarsi oggetti contundenti da scagliare contro il gruppo di tifosi della squadra CIVI 4 e la Polizia, intenzionalmente deteriorato un cassonetto dei rifiuti di proprietà del CIVI 1 e il piazzale della pista di ghiaccio della __________, provocando danni per un importo di fr. 600.-- circa;

                                        5.  ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,

                                             per avere, in due circostanze di cui:

                                             ad __________, il 5 novembre 2005, lanciando bottigliette di vetro e palle di neve gelata contro i preposti al servizio d’ordine, intenzionalmente commesso vie di fatto contro gli agenti di Polizia mentre compivano atti rientranti nelle loro attribuzioni;

                                             a __________, l’8 aprile 2006, al termine dell’incontro di disco su ghiaccio __________ - __________, colpendo con alcuni calci alle gambe l’agt. CIVI 3, della Polizia comunale di __________ commesso vie di fatto contro un agente di Polizia mentre compiva un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;

                                        6.  ingiuria,

                                             per avere, __________, l’8 aprile 2006, al termine del citato incontro di disco su ghiaccio, apostrofandolo con il termine “bastardo”, offeso l’onore dell’agt. CIVI 3 della Polizia comunale di __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 123 cifra 1, 133, 144 cpv. 1, 260 cpv. 1, 285 cifra 1 e 177 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 febbraio 2007 n. 267/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’700.-- (duemilasettecento) corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta).

                                             L’esecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 1'500.--(millecinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta), viene sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 (due) anni (art. 43 CPS)

                                             La pena pecuniaria di fr. 1’200.-- (milleduecento) corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 30.-- (trenta) deve essere pagata, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 40 giorni (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        3.  Al pagamento alla parte civile, CIVI 1, l'importo di fr. 600.-- a titolo di risarcimento (art. 77 CPP).

                                        4.  Nel periodo di prova di cui al punto 1 del presente dispositivo, è vietato l’accesso alle piste di ghiaccio quando si tengono incontri internazionali o di Lega Nazionale A o di Lega Nazionale B, come pure agli stadi di calcio, quando si tengono incontri internazionali, così come agli spazi adiacenti siti nel raggio di 1000 metri (art. 44 cpv. 2 CPS).

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 15 gennaio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore ed il Procuratore Pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione dei testi;

sentito                               il Procuratore Pubblico, il quale, dopo aver ribadito come siano dati sia gli elementi oggetti sia quelli soggettivi dei reati addebitati all’accusato, chiede la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando come la pena sia mite rispetto ai numerosi precedenti;

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento dal reato di lesioni semplici, in quanto non vi sono prove sufficienti che la parte civile sia stata ferita proprio dall’accusato. Egli non contesta i reati di rissa, sommossa e di ripetuta violenza contro le autorità e i funzionari, rilevando comunque come in entrambi gli scontri la tifoseria __________ sia stata inizialmente provocata da quella avversaria e come il ruolo assunto dal suo assistito sia stato marginale. Per quanto riguarda l’accusa di danneggiamento, non è contestato il reato in sé, ma la pretesa di risarcimento del CIVI 1 manifestamente sproporzionata rispetto alle colpe del suo cliente. La difesa chiede infine l’assoluzione dall’accusa di ingiuria, osservando come l’imputato abbia reagito alle vie di fatto commesse nei suoi confronti dall’agente di Polizia. In conclusione il difensore non si oppone alla norma di condotta proposta dall’accusa, ciò che comprova il cambiamento di atteggiamento del suo assistito;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni semplici,

                                        1.2.  Rissa,

                                        1.3.  Sommossa,

                                        1.4.  Danneggiamento,

                                        1.5.  Ripetuta violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,

                                        1.6.  Ingiuria,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile CIVI 1?

                                        5.    Deve essere ordinata una norma di condotta, e, se sì, quale e a quali condizioni?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42 segg., 123 cifra 1, 133, 144 cpv. 1, 260 cpv. 1, 285 cifra 1 e 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  rissa, art. 133 CPS,

                                             per avere, ad __________ il 5 novembre 2005, intervenendo attivamente negli scontri e nei tafferugli tra opposte tifoserie, in particolare lanciando bottiglie raccolte da un contenitore per l’immondizia, partecipato a una rissa nella quale sono rimaste ferite alcune persone;

                                        2.  sommossa, art. 260 cpv. 1 CPS,

                                             per avere, a __________, l’8 aprile 2006, al termine della partita di disco su ghiaccio tra l’HC __________ e l’HC __________, prendendo parte attivamente ai tafferugli tra le opposte tifoserie nel corso dei quali sono stati colpiti gli agenti di polizia presenti per mantenere l’ordine, partecipato ad un pubblico assembramento nel quale venivano commessi atti di violenza contro persone e cose;

                                        3.  danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CPS,

                                             per avere, ad __________ il 5 novembre 2005, rovesciando e spargendo il contenuto sul piazzale per procurarsi oggetti contundenti da scagliare contro il gruppo di tifosi della squadra dell’CIVI 4 e la Polizia, intenzionalmente deteriorato un cassonetto dei rifiuti di proprietà del CIVI 1 e il piazzale della pista di ghiaccio della __________, provocando danni per un imprecisato importo;

                                        4.  violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, art. 285 cifra 1 CPS,

                                             per avere, in due circostanze di cui:

                                             ad __________, il 5 novembre 2005, lanciando bottigliette di vetro e palle di neve gelata contro i preposti al servizio d’ordine, intenzionalmente commesso vie di fatto contro gli agenti di Polizia mentre compivano atti rientranti nelle loro attribuzioni;

                                             a __________, l’8 aprile 2006, al termine dell’incontro di disco su ghiaccio __________ - __________, colpendo con alcuni calci alle gambe l’agt. CIVI 3, della Polizia comunale di __________, commesso vie di fatto contro un agente di Polizia mentre compiva un atto rientrante nelle proprie attribuzioni;

                                        5.  ingiuria, art. 177 CPS,

                                             per avere, a __________, l’8 aprile 2006, al termine del citato incontro di disco su ghiaccio, apostrofandolo con il termine “bastardo”, offeso l’onore dell’agt. CIVI 3 della Polizia comunale di __________;

e lo proscioglie                dall’accusa di lesioni semplici per i fatti descritti al punto n. 1 del decreto di accusa n. 267/2007 del 5 febbraio 2007;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2’700.-- (duemilasettecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 1’500.-- (millecinquecento), corrispondente a 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta) è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 43 CPS);

                                             1.2.  La pena pecuniaria di fr. 1’200.-- (milleduecento), corrispondente a 40 (quaranta) aliquote da fr. 30.-- (trenta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 40 (quaranta) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 570.-- (fr. 970.-- in caso di motivazione scritta);

ordina                              quale norma di condotta nel periodo di prova di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, il divieto di accesso in Svizzera alle piste di ghiaccio, agli stadi di calcio, così come agli spazi adiacenti nel raggio di 1000 metri, in occasione di incontri, amichevoli o ufficiali, internazionali o fra squadre di National League (A e B), oppure fra squadre di Swiss Football League (Super League e Challenge League) (art. 44 cpv. 2 CPS);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

rinvia                               la parte civile CIVI 1, , al competente foro civile per le sue pretese di risarcimento (art. 267 CPP);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio federale di polizia, Berna,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1200.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         70.00       testi                      

                                        fr.                     1770.00       totale

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