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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.12.2007 10.2007.62

18 décembre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,010 mots·~5 min·4

Résumé

Entrare, soggiornare e lavorare illegalmente in Svizzera sprovvisti del necessario permesso

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.62 DA 284/2007

Bellinzona 18 dicembre 2007  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di 1.    infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale) ripetuta,

                                        per essere entrata in Svizzera il 30 maggio 2004, il 04 marzo 2005, il 15 luglio 2005, il 03 novembre 2005, il 23 marzo 2006, il 27 ottobre 2006 ed il 30 gennaio 2007, con l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa, sprovvista del necessario permesso di Polizia degli stranieri nonché per avere soggiornato illegalmente a a __________ presso l’esercizio pubblico __________ e a __________ presso il Motel __________ re nei periodi 30 maggio 2004/30 giugno 2004, 4 marzo 2005/4 aprile 2005, 15 luglio 2005/15 agosto 2005, 3 novembre 2005/3 dicembre 2005, 23 marzo 2006/23 aprile 2006, 27 ottobre 2005/27 novembre 2006 e 30 gennaio 2007/1 febbraio 2007;

                                 2.    esercizio illecito della prostituzione,

per avere infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

                                3.                                               contravvenzione alla LDDS,

                                         per avere svolto attività lucrativa in Svizzera, e meglio a __________ e a __________, nei periodi di cui sub. 1;

                                         reati previsti dagli art. 199 CP, 23 cpv. 1 e cpv. 6 LDDS;

                                    fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa del 5 febbraio 2007 n. 284/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.-- corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 200.--. Con l'avvertenza, che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 13 febbraio 2007;

indetto                               il dibattimento in data 13 dicembre 2007, al quale l’accusata non è comparsa, benché regolarmente citata per via edittale (FUCT del __________),

                                        il Sostituto Procuratore pubblico con telefonata odierna ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autrice colpevole di:

                              1.1.     infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale) ripetuta, per essere entrata in Svizzera il 30 maggio 2004, il 04 marzo 2005, il 15 luglio 2005, il 03 novembre 2005, il 23 marzo 2006, il 27 ottobre 2006 ed il 30 gennaio 2007, con l’intenzione di svolgere un’attività lucrativa, sprovvista del necessario permesso di Polizia degli stranieri nonché per avere soggiornato illegalmente a a __________ presso l’esercizio pubblico __________ e a __________ presso il Motel __________ nei periodi 30 maggio 2004/30 giugno 2004, 4 marzo 2005/4 aprile 2005, 15 luglio 2005/15 agosto 2005, 3 novembre 2005/3 dicembre 2005, 23 marzo 2006/23 aprile 2006, 27 ottobre 2005/27 novembre 2006 e 30 gennaio 2007/1 febbraio 2007?

                              1.2.     esercizio illecito della prostituzione, per avere infranto le normative cantonali riguardanti l’esercizio della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale?

                              1.3.     contravvenzione alla LDDS,   per avere svolto attività lucrativa in Svizzera, e meglio a __________ e a __________, nei periodi di cui sub. 1?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 199 CP, 23 cpv. 1 e 6 LDDS; 5 LesProst; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3., 3.; come segue ai quesiti posti sub 2. e 4.;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di :

infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale e soggiorno illegale) ripetuta (art. 23 cpv. 1 LDDS),

esercizio illecito della prostituzione (art. 199 CP) e di

contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS),

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 284/2007 del 5 febbraio 2007;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 1'800.-- (milleottocento);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 350.-- per complessivi fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte                             le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

                                        La condannata può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

                                        la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  Ufficio federale della migrazione, Berna,

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.--         multa

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      650.--         totale

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