Incarto n. 10.2007.510 DA 4397/2007
Bellinzona 7 maggio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, con l'intento di procurare a sé e ad altri un indebito arricchimento, facilitato il soggiorno illegale di una cittadina bulgara dedita alla prostituzione, pur sapendo che non era in possesso del richiesto permesso di soggiorno e del relativo permesso di lavoro;
fatti avvenuti a __________ dal __________ al __________;
reato previsto dall’art. 23 cpv. 1 e 2 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa n. 4397/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 370.- (trecentosettanta) ciascuna corrispondenti a complessivi fr. 11'100.- (undicimilacento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 13 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 7 maggio 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 16 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 23 cpv. 1 e 2 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4397/2007 del 10 dicembre 2007.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'400.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 400.- totale