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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.03.2009 10.2007.509

20 mars 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·816 mots·~4 min·5

Résumé

Ospitare ed impiegare 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive di permesso di dimora e di lavoro

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.509 DA 4399/2007

Bellinzona 20 marzo 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Giudice supplente della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 DI 1  

prevenuta colpevole di         infrazione [recte: infrazione e contravvenzione] alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, in correità con __________, ospitato e impiegato presso l'Albergo __________, 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di dimora e del richiesto permesso di lavoro;

                                        fatti avvenuti a __________ il __________;

                                        reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 10 dicembre 2007 n. 4399/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 120.00 (centoventi) ciascuna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.00 (milleottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 500.00 (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta in data 12 dicembre 2007;

indetto                               il dibattimento 20 marzo 2009, al quale è comparsa l’accusata personalmente accompagnata dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con comunicazione 18 marzo 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto di accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dai reati imputati alla sua assistita;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  E’ ACCU 1, , autrice colpevole di

                              1.1.     infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, a __________ il __________, in correità con __________ ospitato presso l'Albergo __________, 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di dimora e del richiesto permesso di lavoro?

                              1.2.     contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per avere, a __________ il __________, in correità con __________, impiegato presso l'Albergo __________, 18 prostitute straniere, entrate in Svizzera come turiste e prive del relativo permesso di dimora e del richiesto permesso di lavoro?

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai o a uno dei precedenti quesiti, quale pena le deve essere inflitta?

                                 3.     In caso di pena pecuniaria, di pena ai lavori di pubblica utilità o di pena detentiva, può essere ammessa al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì per quale lasso di tempo?

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4399/2007 del 10 dicembre 2007.

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di contravvenzione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4399/2007 del 10 dicembre 2007.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 800.- (ottocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 200.- (duecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta).

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.-          multa

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                                                  150.-          spese giudiziarie                                               

                                        fr.                      550.-          totale

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