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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.06.2008 10.2007.505

23 juin 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·583 mots·~3 min·2

Résumé

Consumo di 465 gr. di marijuana e 10 gr. di cocaina

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.505 DA 4181/2007

Bellinzona 23 giugno 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Valentina G. Marzorati Benedick  in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 ,  

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

                                         per avere, senza essere autorizzato, nel periodo tra dicembre 2004 e il 13 novembre 2007, a __________ e in altre località non meglio precisate, consumato personalmente almeno 465 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina;

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 19a LStup.;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 dicembre 2007 n. 4181/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla multa di fr. 1'500,- (millecinquecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100,- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100,- (cento).

                                 3.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2008, al quale era presente l’accusato ACCU 1; mentre il Procuratore pubblico, con lettera del 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato.

Accertate                          le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato il quale dichiara di aver fatto uso di marijuana come calmante per i dolori al nervo sciatico e di cocaina ma che adesso “è pulito”.

Posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     è ACCU 1, __________, colpevole di aver contravvenuto all’art. 19 a Lstup., per avere,

                                        a __________ ed in altre località non meglio precisate, nel periodo tra il dicembre 2004 e il 13 novembre 2007,

                                         consumato senza essere autorizzato almeno 465 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19a LStup ;12 e segg., 47, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4181/2007 del 3 dicembre 2007;

condanna                         ACCU 1 ,

                                    1.  alla multa di fr. 800,- (ottocento);

                                        1.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300,- (trecento)

comunica                    che la condanna non sarà iscritta al casellario giudiziale.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       800,-          multa

                                        fr.                       150,-          tassa di giustizia

                                        fr.                       150,-          spese giudiziarie

                                        fr.                     1.100,-        totale

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