Incarto n. 10.2007.505 DA 4181/2007
Bellinzona 23 giugno 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con Valentina G. Marzorati Benedick in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 ,
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, nel periodo tra dicembre 2004 e il 13 novembre 2007, a __________ e in altre località non meglio precisate, consumato personalmente almeno 465 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a LStup.;
perseguito con decreto d’accusa del 3 dicembre 2007 n. 4181/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'500,- (millecinquecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15 (quindici).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100,- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100,- (cento).
3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 dicembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 23 giugno 2008, al quale era presente l’accusato ACCU 1; mentre il Procuratore pubblico, con lettera del 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato.
Accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato il quale dichiara di aver fatto uso di marijuana come calmante per i dolori al nervo sciatico e di cocaina ma che adesso “è pulito”.
Posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. è ACCU 1, __________, colpevole di aver contravvenuto all’art. 19 a Lstup., per avere,
a __________ ed in altre località non meglio precisate, nel periodo tra il dicembre 2004 e il 13 novembre 2007,
consumato senza essere autorizzato almeno 465 grammi di marijuana e 10 grammi di cocaina?
2. In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?
3. Il giudizio sugli oneri processuali.
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19a LStup ;12 e segg., 47, 106 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LStup per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4181/2007 del 3 dicembre 2007;
condanna ACCU 1 ,
1. alla multa di fr. 800,- (ottocento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300,- (trecento)
comunica che la condanna non sarà iscritta al casellario giudiziale.
Le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 800,- multa
fr. 150,- tassa di giustizia
fr. 150,- spese giudiziarie
fr. 1.100,- totale