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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.07.2008 10.2007.498

15 juillet 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·605 mots·~3 min·3

Résumé

Omettere di versare al preposto Ufficio esecuzione e fallimenti l'eccedenza mensile, a danno dei creditori

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.498 DA 4069/2007

Bellinzona 15 luglio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale,

                                        per avere in danno dei creditori, omesso di versare  al preposto Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, l’eccedenza mensile di CHF 900.- per il periodo agosto - settembre 2007, pignorata sul guadagno derivante dall’esercizio della sua attività indipendente, per un importo complessivo di CHF 1'800.-., contravvenendo con ciò al pignoramento di reddito da attività indipendente disposto dal predetto Ufficio il 30 luglio 2007;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 169 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 26 novembre 2007 n. 4069/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 750.00, corrispondente a 15 aliquote giornaliere da fr. 50.00 (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 200.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.00 e delle spese giudiziarie di fr. 50.00.

Ed inoltre                           la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2007;

indetto                              il dibattimento il giorno 15 luglio 2008, al quale ha partecipato l’accusato accompagnato dal suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusato e in subordine una riduzione massiccia della pena, con una pena massima di 5 aliquote giornaliere di fr. 30.--, da convertire in lavoro di pubblica utilità; non chiede ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                    2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                    3.  L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e se sì per quale periodo di prova e se ci fosse una condanna se deve essere accolta la richiesta di commutare l’eventuale condanna in lavoro di pubblica utilità?

                                    4.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 169 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale.

Carica                              le tasse e le spese allo Stato.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

        Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico Stato

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         50.--         spese giudiziarie

                                        fr.                      200.--         totale

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