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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.07.2008 10.2007.491

15 juillet 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·531 mots·~3 min·3

Résumé

Ospitare cittadini stranieri nel proprio appartamento sprivvisti del regolare permesso di soggiorno

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.491 DA 4243/2007

Bellinzona 15 luglio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per aver ospitato presso il suo appartamento a __________, due suoi concittadini, privi del necessario permesso di soggiorno;

                                        fatti avvenuti a __________ dal 4 giugno 2007 al 7 luglio 2007;

                                        reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 6 dicembre 2007 n. 4243/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 70.00 ciascuna (art. 34 e seg. CPS corrispondenti a fr. 1'400.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 500.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 200.00.

                                        4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 dicembre 2007;

indetto                               il dibattimento in data 15 luglio 2008, al quale ha presenziato l’accusato personalmente, senza il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a presenziare con lettera 23 giugno, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  È ACCU 1 autore colpevole di infrazione alla LStr o della LDDS (lex mitior) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

                                    2.  In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                    3.  L’eventuale condanna deve essere posta la beneficio della sospensione condizionale, e se sì per quale periodo di prova?

                                    4.  A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS / 116 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri o LStr per i fatti di cui alla circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4243/2007 del 6 dicembre 2007.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       200.--         spese giudiziarie

                                        fr.                      300.--         totale

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