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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2008 10.2007.489

4 août 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·484 mots·~2 min·1

Résumé

Rendere sospetto il capo del personale di aver commesso mobbing dinanzi al datore di lavoro

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.489 DA 4021/2007

Bellinzona 4 agosto 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1;  

prevenuto colpevole di         diffamazione,

                                        per avere, in data 13 agosto 2007, comunicando con un terzo, segnatamente rivolgendosi per iscritto alla sua ex datrice di lavoro, ossia alla società __________ Sagl di __________, incolpato o reso sospetto LESA 1, capo del personale, di condotta disonorevole o di fatti che possono nuocere alla reputazione di lui, in particolare di aver commesso del mobbing nei suoi confronti sul posto di lavoro;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 173 CP; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4021/2007 di data 20 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 400.-- corrispondente a 10 aliquote da fr. 40.--.

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di

     prova di 2 anni. 2.  Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato

     pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due)

     giorni. 3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

     fr. 150.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 4 agosto 2008, al quale ha partecipato l’accusata personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 luglio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È l’accusata autrice colpevole di diffamazione?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale dev’essere la pena e questa può, se del caso, essere sospesa condizionalmente?

                                 3.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 173 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                         ACCU 1

                                        dall’accusa di diffamazione, ex art. 173 CP per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 4021/2007 del 20 novembre 2007

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.    

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    fr.                            125.00       tassa di giustizia

                                    fr.                            175.00       spese giudiziarie

                                    fr.                           300.00       totale

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