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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.09.2008 10.2007.486

29 septembre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·706 mots·~4 min·5

Résumé

Tentare di sottrarre cose mobili da un appartamento altrui

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.486 DA 4034/2007

Bellinzona 29 settembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di         tentato furto,

                                        per avere, a __________ in data 10 giugno 2005, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno di CIVI 1, in particolare aprendo un beauty-case contenente dei gioielli riposto in un locale dell’appartamento della vittima;

fatti avvenuti                       il 10 giugno 2005 a __________;

reato previsto                     dall'art. 139 cifra 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. DA 4034/2007 di data 26 novembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 600.-- corrispondente a 20 aliquote da fr. 30.00 da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 2 (due). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni. 2. Alla multa di fr. 500.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni. 3. Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1 è rinviata al competente foro civile. 4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 3 dicembre 2007 dall'accusata;

indetto                              il dibattimento in data 29 settembre 2008, al quale è comparsa l’accusata personalmente, unitamente al suo difensore ed al patrocinatore di parte civile, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 19 giugno 2008, ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il patrocinatore di parte civile che chiede il riconoscimento di un risarcimento di complessivi fr. 8'000.-- e le proprie ripetibili;

sentito                               il difensore, il quale chiede che la propria cliente venga prosciolta, subordinatamente mandata esente da ogni pena, in considerazione del carcere patito (2 giorni);

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  È l’accusata autrice colpevole di tentato furto per i fatti descritti nel decreto d’accusa della Procuratrice pubblica AINQ 1?

                                    2.  In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

                                    3.  L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?

                                    4.  Deve essere riconosciuta la pretesa delle parti civili?

                                    5.  Chi sopporta gli oneri processuali?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 139 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di tentato furto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4034/2007 del 26 novembre 2007;

condanna                        ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 2 (due);

                                             §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--.

Assegna                           alle parte civile fr. 500.-- a titolo di ripetibili,

rinvia                               la parte civile al foro civile per le proprie pretese residue.

Comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.--         multa

                                        fr.                       200.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       400.--         spese giudiziarie

                                        fr                                                                                                                 

                                        fr                     1'100.--         totale

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