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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.02.2008 10.2007.48

12 février 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,003 mots·~5 min·3

Résumé

Consumo personale e cessione a terzi di eroina

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.48 DA 97/2007

Bellinzona 12 febbraio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Pablo Fäh in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di  1.     infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato:

1.1.               a __________, nel corso del mese di settembre 2006, ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 0,2 grammi quale compenso per avere fatto uso del suo cellulare;

1.2.               a __________, nel corso del mese di ottobre 2006, negoziato per __________ l’acquisto di un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi, nonché per avergli fornito il numero dell’utenza telefonica __________ in uso allo spacciatore __________ che fu in effetti contattato da __________ per un ulteriore acquisto di almeno 5 grammi di eroina;

                                 2.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, a Lugano nel corso del mese di ottobre 2006, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; richiamato l’art. 46 cpv. 2 CPS;

perseguito                          con decreto d’accusa del 22 gennaio 2007 n. 97/2007 del che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 1'920.-- (millenovecentoventi), corrispondenti a 16 aliquote da fr. 120.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di 16 giorni (art. 34 e 36 CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 200.-- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 2 giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre                      4.       Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 9 (nove) mesi di detenzione, decretato nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 26.07.2005 ma l'ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CP).

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 gennaio 2007;

indetto                               il dibattimento 12 febbraio 2008, al quale è comparso l’accusato; il Procuratore pubblico con lettera 13 settembre 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ha chiesto il proprio proscioglimento;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato:

-    a __________, nel corso del mese di settembre 2006, ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 0,2 grammi quale compenso per avere fatto uso del suo cellulare;

-    a __________, nel corso del mese di ottobre 2006, negoziato per __________ l’acquisto di un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi, nonché per avergli fornito il numero dell’utenza telefonica  __________ in uso allo spacciatore __________ che fu in effetti contattato da __________ per un ulteriore acquisto di almeno 5 grammi di eroina?

                               1.2.    contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a Lugano nel corso del mese di ottobre 2006, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno 2,5 grammi?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle Assise Correzionali di Lugano?

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto, o deve esservi formale ammonimento?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19 cifra 1 e 19a LStup; 46 cpv. 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       in modo parzialmente affermativo ai quesiti 1 e 1.1, negativamente ai quesiti 1.2, 3, 4 e come segue ai quesiti 2, 4.1, 5,

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cifra 1 LStup) per avere a Lugano nel corso del mese di settembre 2006 ceduto a __________ un imprecisato quantitativo di eroina (circa 0.2 grammi).

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 70.-- (settanta), per un totale di fr. 210.-- (duecentodieci);

                                        §          l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- per complessivi fr. 200.-- (duecento);

proscioglie                       ACCU 1 dall’imputazione di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 9 mesi di detenzione decretata nei suoi confronti il 26 luglio 2005 dalle Assise Correzionali di Lugano, ma l’ammonisce formalmente;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                         Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       210.--         pena pecuniaria

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                          --.--         testi                                                                   

                                        fr.                      410.--         totale

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