Incarto n. 10.2007.458 DA 3806/2007
Bellinzona 3 novembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
prevenuto colpevole di 1. truffa tentata,
per avere, in data 06.05.2005 e 09.05.2005, a __________, per procacciare sé o altri un indebito profitto, tentato di ingannare con astuzia una persona, affermando cose false al fine di indurla a atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, e meglio comunicando telefonicamente al suo conoscente e impiegato della LESA 1, facendosi altresì aiutare a compilare l’annuncio sinistro dal medesimo, e inoltrandolo alla compagnia assicurativa, dichiarato contrariamente al vero di aver subito presso la sua abitazione il furto di fr. 15'000.00 e di un collana, non riuscendo tuttavia nell’intento ritenuto il successivo intervento della Polizia Cantonale di __________;
2. sviamento della giustizia,
per avere, presso gli uffici della Gendarmeria di __________, in data 05.05.2005 e in data 08.05.2005, fatto agli agenti competenti di Polizia una falsa denuncia per un atto punibile che sa non commesso, e meglio, simulando un furto con scasso presso la propria abitazione di __________, allertando la Polizia e sottoscrivendo il relativo formulario di denuncia furto, fornendo parimenti i dettagli durante il successivo interrogatorio, denunciato contrariamente al vero di aver subito da parte di ignoti il furto di fr. 15'000.00;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 146 cpv. 1, 304 cifra 1 CP; richiamato l’art. 22 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 3806/2007 di data 7 novembre 2007 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1'800.00 (milleottocento), corrispondente a 60 aliquote da fr. 30.00 (trenta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 60 (art. 34 e 36 CP).
Pena totalmente aggiuntiva alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico Canton Ticino in data 12.11.2006;
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);
ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 novembre 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, e la Sostituto Procuratore pubblico;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentita la Sostituto Procuratore pubblico, che, in sostanza, ha chiesto l’integrale conferma della proposta di condanna contenuta nel decreto d’accusa;
sentito il difensore, il quale ha postulato il proscioglimento dell’imputato da tutti i capi d’accusa e, subordinatamente, in caso di pena pecuniaria, il riconoscimento del beneficio della condizionale, chiedendo infine il riconoscimento delle ripetibili;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti.
1. È l’accusato autore colpevole di:
- tentata truffa,
- sviamento della giustizia,
per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 7 novembre 2007?
2. In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
5. Devono essere assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna delle parti ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 146 cpv. 1 e 304 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
-truffa tentata, ex art. 146 cpv. 1 CP,
-sviamento della giustizia, ex art. 304 cifra 1 CP,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
3806/2007 del 7 novembre 2007;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 1'800.00 (milleottocento).
§ L’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio degli stranieri, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1800.00 pena pecuniaria
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 2200.00 totale