Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.09.2008 10.2007.456

8 septembre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·903 mots·~5 min·5

Résumé

Concedere la guida di un autoveicolo ad una persona senza licenza di condurre e in stato di ebrietà

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.456 DA 3673/2007

Bellinzona 8 settembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         concessa guida a persona senza licenza di condurre,

                                        per aver concesso la guida della vettura Seat targata LU __________ di sua proprietà a  __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta e che era inoltre in stato di ebrietà;

                                        fatti avvenuti a __________ __________ il __________;

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 1 LCStr;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 novembre 2007 n. 3673/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 190.00 (centonovanta) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 14'250.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.-- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici) giorni di detenzione inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des Kantons __________ (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.00 e delle spese giudiziarie di fr. 300.00.

                                        5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 novembre 2007;

indetto                               il dibattimento 8 settembre 2008, al quale hanno preso parte l’imputato e il suo difensore e l’interprete, mentre il Procuratore pubblico con lettera 14 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, avv. DI 1, , il quale innanzitutto specifica di non contestare i fatti illustrati nel decreto di accusa. Evidenzia quindi il comportamento del suo cliente, che non è un delinquente ed ha sempre collaborato con gli organi inquirenti. In merito alle pene proposte, il difensore rileva che il reato commesso sarebbe una contravvenzione e che il signor ACCU 1 potrebbe dunque essere punito solo con una multa; questo implicherebbe inoltre l’impossibilità di revocare la precedente condanna. In conclusione, il patrocinatore chiede che il suo assistito venga condannato al pagamento di una multa di fr. 1000.-; che il dispositivo no. 1 sia annullato, che non sia ordinata la revoca della sospensione condizionale delle precedente pena inflitta al prevenuto, e che sia annullato il dispositivo riguardante la tassa di giustizia e le spese;

sentito                               per ultimo l'accusato (art. 252 CPP), il quale si dichiara dispiaciuto per quanto è successo e afferma di essere maturato personalmente, e pure professionalmente, sperando di poter formare con la sua amica tra qualche anno una propria famiglia;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È ACCU 1, Lucerna, autore colpevole di concessa guida a persona senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCS,

                                        per aver concesso la guida della vettura Seat targata LU __________i sua proprietà a  __________, sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l’attenzione imposta dalle circostanze, che non era titolare della licenza di condurre richiesta e che era inoltre in stato di ebrietà ?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici) giorni di detenzione inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des Kantons __________?

                                 4.     Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                  gli art. 95 cifra 1 LCStr.; 12 segg., 34 segg., 42, 47, 106 CP, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                      ai quesiti posti,

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di concessa guida a persona senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr per aver concesso la guida della vettura Seat targata __________ __________ di sua proprietà a  __________, sapendo che non era titolare della licenza di condurre richiesta;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 1'500.-  (millecinquecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.- (duecentocinquanta).

Non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena di 14 (quattordici) giorni di detenzione inflittagli il __________ dall'Einzelrichteramt des Kantons __________.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1750.00       totale

10.2007.456 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.09.2008 10.2007.456 — Swissrulings