Incarto n. 10.2007.453 10.2007.454 DA 3510/2007 DA 3511/2007
Bellinzona 6 maggio 2008
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ACCU 2 Alias: _____________ (difesi da: Avv. DI 1)
ACCU 1
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, a __________, il 3 marzo 2007, in correità con ACCU 2, preso parte all'aggressione di CIVI 1 nel corso della quale egli è stato ripetutamente colpito con calci e pugni, fatto cadere a terra, sbattuto sul cofano della sua vettura e ancora colpito con calci e pugni sul corpo riportando le lesioni descritte nel certificato medico 16 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3510/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 30.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3. Alla multa di fr. 800.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 8 (otto).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
ACCU 2
(alias
__________)
prevenuto colpevole di aggressione,
per avere, a __________, il 3 marzo 2007, in correità con ACCU 1, preso parte all'aggressione di CIVI 1 nel corso della quale egli è stato ripetutamente colpito con calci e pugni, fatto cadere a terra, sbattuto sul cofano della sua vettura e ancora colpito con calci e pugni sul corpo riportando le lesioni descritte nel certificato medico 16 marzo 2007 dell’Ospedale Regionale Bellinzona e Valli, agli atti;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 134 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3511/2007 del AINQ 1, , che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 3'300.-, corrispondente a 30 aliquote da fr. 110.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (trenta).
2. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni (ai sensi del vCP), decretata nei suoi confronti dall’Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau, Burgdorf, il 30 agosto 2005 ma prolunga di 1 anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP).
viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 2 novembre 2007;
indetto il dibattimento 6 maggio 2008, al quale sono comparsi gli accusati assistiti dall’avv. DI 1, il Sostituto Procuratore pubblico e la parte civile CIVI 1;
accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati, sentiti i testimoni;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento, poiché non c’è la prova che gli accusati hanno commesso il reato;
sentiti da ultimo gli accusati;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ACCU 2 è autore colpevole di aggressione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
3. Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.
4. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei confronti di _____________- dall’Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau, Burgdorf, il 30 agosto 2005.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. La sera del 2 marzo 2007 __________ si trovava con i figli attorno all’ora di cena a __________ a casa della sorella e del cognato CIVI 1. Era per lei un periodo difficile, perché si stava separando dal marito e cercava conforto presso la famiglia della sorella.
Al momento di cenare, non avendo fame, si è assentata per recarsi al Bar __________ dove intendeva pure acquistare delle sigarette. In quel luogo è stata raggiunta dal cognato, con il quale ha poi trascorso il resto della serata.
Dapprima essi si sono trattenuti al Bar __________, parlando delle questioni personali che affliggevano la signora __________. In quel luogo CIVI 1 ha consumato alcune bevande alcoliche. Verso le 23.30 i due si sono recati con l’automobile del cognato al Bar __________ di __________, dove sono state consumate altre bevande alcoliche e l’uomo ha cominciato a parlare con il gerente, con il quale si poi assentato per una quindicina di minuti. Al ritorno ha pagato le consumazioni e ha lasciato l’esercizio pubblico assieme alla cognata.
2. Sul piazzale antistante il Bar __________ ACCU 2, peraltro locatario del bar dato in seguito in sublocazione a certo __________, aveva sistemato per il periodo di carnevale il suo furgone adibito a preparazione e vendita di kebab e bibite. Attorno allo stesso aveva inoltre posato una tendina di ca. 30-40 metri quadrati, all’interno della quale aveva predisposto alcuni tavolini. Questo spazio era rimasto in loco anche dopo il carnevale e veniva utilizzato durante i fine settimana tra le 24.00 e le 4.30.
La notte fra venerdì 2 marzo e sabato 3 marzo 2007 ACCU 2 aveva organizzato anche un accompagnamento musicale che era assicurato da tre suoi connazionali. L’entrata della tendina era posizionata a lato del banco del furgone (perpendicolarmente allo stesso). All’automezzo era possibile accedere solo uscendo dal gazebo. L’orchestrina si trovava nell’angolo sul lato dell’entrata, di fronte al bancone. Il gestore dello spaccio quella sera aveva aperto con anticipo alle 22.30 circa e si occupava principalmente della preparazione del kebab sul furgone, mentre nella tendina il cugino ACCU 1 fungeva da cameriere. Dopo l’apertura sono arrivati i primi clienti, compatrioti di ACCU 2.
3. CIVI 1 e la cognata sono entrati nella predetta tendina, a detta di quest’ultima perché invitati da ACCU 2, al quale tempo prima aveva chiesto se non avesse lavoro per lei e il quale l’avrebbe chiamata perché asseriva di aver perso il numero di telefono.
A partire da quel momento __________ così descrive i fatti:
“Ricordo che la musica era molto forte (c’era un uomo che suonava il sassofono ed un altro che suonava la tastiera). __________ (ACCU 2, ndr) non è entrato con noi; ricordo di averlo visto entrare nella tendina quando io e CIVI 1 stavamo ballando. Io e CIVI 1 abbiamo ballato per forse un minuto; quindi CIVI 1 si è recato al banco dove si poteva ordinare da bere e da mangiare mentre io sono rimasta a ballare. Voglio precisare che la tendina dove ci trovavamo è veramente piccola. CIVI 1 si è appoggiato con il braccio destro al banco di mescita con la schiena rivolta verso la porta di entrata della tendina, quella da cui noi eravamo passati. Quindi con la mano destra si è messo a tamburellare sul banco seguendo il ritmo della musica guardandomi. Dietro il banco ricordo vi era ACCU 2 che mi era parso nervoso. Dopo pochi istanti io ho raggiunto CIVI 1 al banco. Quindi accanto a me è passato un uomo che stava uscendo dalla tendina al quale ho chiesto una sigaretta che mi è stata data.
ADR che mentre io stavo ancora ballando e CIVI 1 si trovava appoggiato al banco non ricordo che egli abbia conversato con ACCU 2 che si trovava dietro al banco. I due si sono parlati solo quando CIVI 1 ha comandato da bere. Infatti quando io ho raggiunto CIVI 1 al banco di mescita egli mi aveva messo una mano sulle spalle dicendomi una frase del tipo ‘allora cognatina adesso beviamo qualcosa’.
Dopo che CIVI 1 aveva comandato da bere al ACCU 2 (due birre Heineken) –che tuttavia non gli aveva risposto poiché in quei frangenti stava preparando qualcosa da mangiare (ricordo di averlo visto mettere qualcosa nel forno a microonde) – nella tendina è entrato quello che io ho ritenuto essere il cameriere (dato che stava portando un vassoio con su un caffè e una bottiglia di birra e indossava un grembiule). Subito dopo che questo cameriere era entrato nel locale, ACCU 2 con tono nervoso e ad alta voce per via del volume della musica gli ha detto qualcosa in una lingua a me sconosciuta. Pochi attimi dopo che ACCU 2 aveva parlato al cameriere questo ha appoggiato sul tavolo il vassoio che stava portando e si è diretto da CIVI 1. Quindi da dietro lo ha afferrato alla gola cingendogli forte il collo e lo ha trascinato fuori. Dalla posizione dove ci trovavamo è stato un attimo dato che eravamo vicini alla porta di entrata; stimo che ci trovavamo neppure ad un metro di distanza da questa porta. CIVI 1 non ha avuto tempo di reagire e ritengo che neppure si era accorto che dietro di lui stava arrivando il cameriere. Io mi sono invece accorta che il cameriere stava arrivando dietro a CIVI 1 poiché avevo rivolto il mio sguardo verso l’interno della tendina per comandare da bere al cameriere dato che ACCU 2 non ci aveva risposto.
Io sono immediatamente uscita dalla tendina e praticamente in contemporanea con me anche ACCU 2. Il cameriere e ACCU 2 si sono allora messi a picchiare CIVI 1. Ricordo che aveva iniziato il cameriere e che subito dopo si è unito a lui ACCU 2; entrambi lo hanno colpito con pugni sia in faccia che sul petto; ricordo anche che gli hanno dato dei calci; in quei frangenti CIVI 1 era in piedi e cercava di respingere i suoi aggressori. Anche io ho cercato di difenderlo tentando di allontanare i due aggressori prendendoli per le magliette senza successo; ricordo anche di essermi messa in mezzo a loro ricevendo a mia volta dei colpi in faccia e sul fianco (colpi che però non erano diretti a me ma a CIVI 1). Quindi CIVI 1 è caduto a terra e poi si è rialzato; anche quando era a terra i due aggressori hanno continuato a picchiarlo dandogli calci. Anche quando CIVI 1 si era rialzato i due hanno proseguito nel pestaggio colpendolo con pugni. Quindi ACCU 2 lo ha afferrato dal davanti e lo ha sbattuto sul cofano della sua macchina. Si è quindi messo sopra di lui (ricordo che ACCU 2 gli aveva anche messo una gamba sul petto per tenerlo fermo) e gli ha dato nuovamente dei pugni. Io ho visto bene questa scena perché ero nuovamente intervenuta in difesa di CIVI 1. In quei frangenti avevo anche urlato chiedendo aiuto ma nessuno era intervenuto. Quindi CIVI 1 è finito per terra (non so dire se è caduto dal cofano o se ce lo hanno messo i due aggressori) e a quel punto ACCU 2 e il cameriere se ne sono andati e sono rientrati nella tendina. CIVI 1 stava visibilmente male e si lamentava. Ricordo che aveva perso una scarpa che io avevo recuperato e nel tentativo di rimettergliela avevo visto che aveva il piede molto gonfio. Mentre stavo occupandomi di ACCU 2 (recte: CIVI 1) dalla tendina sono usciti di nuovo ACCU 2 e il cameriere che mi hanno chiesto se dovevano aiutarmi per portarlo a casa. Io ricordo di avergli detto che dopo quello che avevano fatto bisognava chiamare l’ambulanza e la Polizia e mentre dicevo loro ciò ricordo bene che stavo cercando di recuperare dalle tasche della giacca di CIVI 1 il suo cellulare. Io infatti quella sera non avevo il mio con me. A quel punto ACCU 2 mi ha detto la seguente frase ‘cos’è che abbiamo fatto? Fai attenzione a quello che dici’; quindi io ho telefonato a mia sorella che è arrivata immediatamente che ha chiamato l’ambulanza; io infatti non sapevo il numero di telefono dell’ambulanza e della Polizia non avendo mai avuto simili problemi. Subito dopo che è arrivata mia sorella io sono andata a casa di mia sorella ad occuparmi dei bambini che erano rimasti soli.
Voglio ancora aggiungere che io ancora oggi non ho capito il perché di quell’aggressione così violenta; io sono ancora sotto choc se ci penso. Quella sera all’interno della tendina non era successo nulla che potesse giustificare il comportamento dei due aggressori”.
(cfr. verbale di interrogatorio __________ 14 giugno 2007, pag. 2 e segg.)
Sentita come testimone al dibattimento la signora ha confermato quanto dichiarato in precedenza, precisando che il veicolo della vittima si trovava pochi metri fuori dalla tendina. Ha altresì aggiunto che essendosi accorta di avere smarrito il suo pacchetto di sigarette, prima di chiederne una alla persona passatale accanto, si era assentata per circa cinque minuti per recarsi nel Bar __________ a verificare se lo avesse dimenticato lì. Ha infine affermato che CIVI 1 non ha infastidito nessuno.
La vittima come conseguenza della colluttazione ha subito una frattura/lussazione bimalleolare della caviglia sinistra (cfr. referto medico agli atti).
4. Entrambi gli accusati contestano di avere aggredito CIVI 1.
ACCU 2 così si è espresso: “Ho provveduto personalmente ad aprire il locale e, in quel frangente, ero accompagnato da mio cugino ACCU 1 che era venuto con me per darmi una mano. Una volta aperto ho iniziato i miei lavori per preparare i prodotti da vendere e quindi sono arrivati i primi clienti.
Verso le 23.30 è entrato nel chiosco un uomo accompagnato da una donna con i capelli biondi. L’uomo non l’avevo mai visto prima, la donna invece era già venuta nel mio locale alcuni giorni fa per cercare lavoro. Questo uomo era ubriaco in modo evidente ed ha subito cominciato a tenere dei comportamenti poco rispettosi nei confronti degli altri clienti. I due ballavano nel locale seguendo la musica che era diffusa per allietare la serata.
A un certo punto la donna è ancora tornata sul discorso che avrei potuto farla lavorare da me ma io ho subito troncato l’argomento. Intanto il suo accompagnatore si era appoggiato al bancone del bar e, con un apribottiglie continuava a picchiare sul bancone. L’uomo ha pure ordinato da mangiare ma poi non lo ha più voluto e quindi si è avvicinato a mio cugino e gli ha messo le mani attorno alla gola, non so se volesse scherzare o meno. Sta di fatto che, ad un certo momento, ne ho avuto abbastanza di questa persona e quindi ho deciso di farlo uscire dal mio locale. Rimanendo dietro il bancone del bar l’ho preso per un lembo della giacca e l’ho spinto verso la porta senza comunque usare particolare violenza contro di lui. Sono comunque riuscito a farlo uscire e la sua accompagnatrice lo ha seguito di sua volontà. A questo punto io ho ripreso le mie normali attività per servire i clienti.
Dopo alcuni minuti ho potuto udire che fuori dal chiosco c’era gente che urlava e imprecava. Sono quindi uscito dal locale per vedere cosa stesse succedendo ed ho visto che l’uomo ubriaco di prima era seduto a terra con la schiena appoggiata contro la parte posteriore della mia auto. Le urla e le imprecazioni che avevo sentito erano appunto prodotte da lui e dalla sua amica. Sinceramente non ho capito bene cosa fosse successo.”
(cfr. verbale di interrogatorio ACCU 2 del 3 marzo 2007, pag. 1 e seg.)
ACCU 1 da parte sua ha dichiarato: “Ieri sera avevo deciso di dare una mano a mio cugino per fare le pulizie nella cucina e quindi mi sono trovato con lui a __________ e, con la sua auto, abbiamo raggiunto __________ dove siamo arrivati verso le 23.00 circa. Mi pare che di solito il chiosco apre tra le 23.30 e le 24.00 e quindi quando siamo arrivati il gerente ha cominciato i lavori di preparazione per l’apertura del locale. Subito dopo l’apertura sono arrivati i primi clienti, mi pare fossero sette o otto tutti nostri connazionali. Infatti la clientela del chiosco è formata quasi totalmente di gente che proviene dal __________.
Dopo alcuni momenti è entrato un uomo accompagnato da una ragazza dai capelli biondi. Subito ho notato che l’uomo doveva essere in preda ai fumi dell’alcol, infatti aveva dei comportamenti piuttosto strani. Infatti cercava anche di ballare seguendo la musica che suonava nel locale. Girava per il chiosco barcollando ed andando addosso ai tavoli ed al bar, ad un dato momento ha pure rotto qualche cosa picchiandolo sul bancone, non sono però in grado di dire cosa abbia rotto.
Questa persona ha poi iniziato ad interessarsi a me e, per cominciare mi ha messo una mano intorno al collo senza comunque stringere, si vedeva che magari voleva scherzare un po’. In seguito mi si è messo dietro e mi ha abbracciato alla vita. Insomma era chiaro che i suoi comportamenti un poco strani erano dovuti al fatto che era ubriaco.
Dopo un po’, mio cugino, ha chiesto all’uomo se volesse o no questo ‘Kebab’ e lui prima ha risposto di sì e poi ha detto di no, fatto sta che allora mio cugino lo ha preso per un braccio invitandolo ad uscire dal locale. Questo gesto è stato compiuto senza particolare violenza, semplicemente lo ha accompagnato verso la porta siccome era stufo delle provocazioni e del disturbo che l’ubriaco portava a lui ed ai clienti. Posso dire che il gerente del locale non è uscito all’esterno, ha solo accompagnato l’uomo sin sulla soglia e quindi è subito tornato dentro. Io non mi sono avvicinato all’uomo ubriaco e nemmeno l’ho toccato. Passati pochi minuti ho sentito che sul piazzale c’era gente che gridava e che imprecava, si sentiva anche che qualcuno stava probabilmente picchiando dei pugni o delle pedate sulle autovetture che erano parcheggiate fuori. Da parte mia non mi sono comunque interessato troppo della cosa siccome io non avevo nessuna auto sul piazzale.”
(cfr. verbale di interrogatorio ACCU 1 del 3 marzo 2007, pag. 1 e seg.)
Nel corso del dibattimento ACCU 2 ha mantenuto la sua versione, mentre ACCU 1 ha confermato la propria nella sostanza apportando le seguenti modificazioni:
- quella sera il cugino l’aveva chiamato al telefono chiedendogli se poteva venire a dargli una mano e lui era partito da __________ andando direttamente a __________ con la sua automobile;
- CIVI 1 picchiava con un portacenere di plastica sul bancone e non sa dire se lo ha rotto (nel primo interrogatorio del 3 marzo 2007 non è stato in grado di dire che cosa avesse in mano e nel secondo del 10 maggio 2007 ha parlato di un apribottiglie che è stato rotto);
- ACCU 2 era rimasto sul furgone e ha fatto uscire la parte civile prendendola per un braccio e dandole una leggera spinta (come aveva detto in occasione del secondo interrogatorio);
- egli stesso dopo questo fatto ha aperto la porta per vedere se il cliente era andato via.
5. Il difensore ha dapprima sostenuto che l’inchiesta non sarebbe stata svolta correttamente, perché non si sarebbero cercati gli elementi a discarico, dando troppo peso alle dichiarazioni della cognata, che non avrebbe neppure raccontato i fatti così come realmente accaduti. Ha poi evidenziato che la vittima era fortemente ubriaca dal momento che quattro ore dopo i fatti presentava ancora un tasso alcolico del 3 ‰. Non sarebbe da escludere che anche la testimone lo fosse.
Conseguenza dell’alcolemia sarebbe la ferita riportata dalla parte civile, che risulta essere tipica di chi stramba, perde l’equilibrio o cade da un marciapiede. Il fatto che gli accusati non hanno aggredito CIVI 1 si potrebbe pure evincere dall’assenza nei referti medici di qualsivoglia segno di percossa, così come dalla circostanza che le mani di ACCU 2, controllate dalla polizia, non presentavano alcun segno, come invece sarebbe stato il caso se avesse fatto a pugni.
Infine non risulta agli atti alcun danno al cofano della vettura della vittima, benché due persone di corporatura robusta vi si sarebbero sdraiate sopra con asserita violenza. Tutto quanto precede dimostrerebbe l’inattendibilità della teste __________ e l’estraneità degli accusati ai fatti.
6. Per l’art. 134 CP chiunque prende parte a un’aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Si parla di aggressione quando vi è un assalto fisico o la minaccia di un’arma, ossia un atto di violenza da parte di almeno due persone contro l’integrità corporale di una persona spinte da intenzioni ostili. A differenza della rissa, che presuppone un assalto reciproco o una bagarre più o meno confusa alla quale partecipano attivamente diverse persone, l’aggressione si caratterizza come attacco unilaterale. Ciò significa che l’aggredito non deve avere avuto al momento dell’attacco un’attitudine aggressiva (cfr. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, N. 2 segg. all’art. 134 CP).
Il reato in esame è stato introdotto nel codice penale per reprimere i casi in cui, di fronte a un attacco unilaterale, vi è la morte o la lesione di una persona e non è possibile identificarne l’autore. Questo risultato deve essere la conseguenza dell’aggressione o degli avvenimenti che l’hanno immediatamente seguita (cfr. Corboz, op. cit., N. 11 all’art. 134 CP).
7. In concreto, benché sembri, come si vedrà in seguito, che la cognata della vittima abbia aggravato sensibilmente la descrizione dei fatti, risulta poco credibile che ella si sia inventata tutto. Il suo racconto è sempre stato lineare e ancora al dibattimento è emerso lo spavento che in quell’occasione le era occorso. D’altronde non è venuto alla luce alcun motivo per il quale si spiegherebbe un’ingiustificata accusa degli imputati. E appare pure poco probabile che abbia potuto esporre a più riprese molti dettagli senza mai contraddirsi.
E’ per contro lecito ritenere che il gestore del chiosco visto lo stato in cui si trovava la parte civile abbia voluto evitare noie e abbia deciso di allontanare il cliente. I testimoni hanno invero affermato che CIVI 1 non li aveva infastiditi, benché si vedesse che era manifestamente ubriaco. Solo un musicista ha detto di avergli dovuto voltare le spalle, perché aveva l’impressione che lo guardasse “storto”, e il cameriere ha sostenuto di essere stato oggetto di sconvenienti attenzioni, senza tuttavia che vi fosse animosità, perché aveva concluso che “era chiaro che i suoi comportamenti un poco strani erano dovuti al fatto che era ubriaco” (cfr. verbale ACCU 1 del 3 marzo 2007, pag. 2). La cognata non conferma questo atteggiamento della vittima, ma occorre considerare che ella si è assentata per qualche minuto per andare a cercare le sigarette e può benissimo darsi che CIVI 1 abbia rivolto le sue attenzioni al musicista e al cameriere quando è rimasto solo e magari proprio per questo motivo.
Comprensibile pertanto la decisione di far uscire la parte civile prima che succedesse qualcosa. Sulle modalità dell’uscita le versioni divergono. ACCU 2 afferma di essere rimasto sul furgone e di averla presa per un braccio sporgendosi dal bancone e aprendo contemporaneamente la porta per invitarla a lasciare il posto; ACCU 1 conferma questa modalità parlando tuttavia nel corso del primo interrogatorio di accompagnamento sin sulla soglia, mentre lui non si è avvicinato al cliente né è uscito sul piazzale; __________ infine sostiene che il cameriere ha preso il cognato per il collo trascinandolo fuori.
La versione degli accusati non risulta credibile: la manovra esposta da ACCU 2 appare particolarmente laboriosa e non si comprende bene come abbia potuto contorcersi oltre il bancone per aprire la porta e prendere nel contempo la parte civile per il braccio e spingerla fuori; la versione di ACCU 1 è sconfessata dalla testimonianza di un musicista per il quale “ad un certo punto li ho visti tutti e tre e meglio : ‘l’ubriaco’, la donna e il ‘cameriere’ uscire dalla tendina” (cfr. verbale __________ del 30 aprile 2007, pag. 2). Il teste ha invero dichiarato che i tre sono usciti tranquillamente; può tuttavia ben darsi che egli, comunque intento a suonare, non abbia potuto notare nel dettaglio la vicenda anche perché il tutto si è svolto, come si è potuto accertare al dibattimento, a nemmeno un metro dalla porta e molto rapidamente (cfr. anche teste __________, verbale 14 giugno 2007, pag. 3). Può quindi essere sfuggito al musicista che il cameriere ha preso con una certa forza CIVI 1 per farlo uscire.
Sta di fatto che dalla testimonianza si evince che, contrariamente a quanto da lui affermato, il cameriere è pure uscito dalla tendina. A questo punto non vi sarebbe nulla di anormale se anche ACCU 2 fosse sceso dal furgone (il teste __________ ha detto di non più averlo visto in quel frangente, cfr. verbale 30 aprile 2007, pag. 3) per controllare che il cliente lasciasse definitivamente il luogo piuttosto che rientrare nel chiosco. Lo stesso ACCU 1 al dibattimento, al contrario di quanto dichiarato in precedenza, ha ammesso di aver aperto la porta per verificare se la parte civile si stava allontanando. Non è da escludere che gli accusati abbiano qui voluto convincere CIVI 1 ad andarsene usando anche le maniere forti, segnatamente dando qualche spinta. Vi deve poi essere stata una reazione della parte civile (la cognata parla di “cercava di respingere i suoi aggressori”). Se la stessa era dovuta al desiderio di rientrare, al fatto che non era d’accordo di essere trattato a quel modo, per difendersi da colpi dati per far male o per altro motivo ancora non è dato di sapere. E’ comunque certo, visto - come detto sopra - che la cognata non può essersi inventata tutto, che a quel momento il comportamento degli accusati si è fatto più deciso e si è passati alle manate, ai pugni e alle pedate.
Dall’esame delle circostanze sembra tuttavia che lo scopo degli aggressori fosse ancora la cacciata della vittima, non quello di fargli del male. A questa conclusione si giunge analizzando i certificati medici agli atti, dai quali emerge che l’unica conseguenza dell’aggressione è stata la frattura/slogatura bimalleolare della caviglia sinistra. Invano si cercherebbe in questi referti o in altre parti dell’incarto un’ulteriore lesione. In nessuno luogo si parla di contusioni, di ecchimosi, di escoriazioni ecc. Neppure le mani di ACCU 2, che afferma di avere dovuto mostrare agli agenti, riportavano i segni di un pestaggio. Se effettivamente gli accusati volevano fare del male a CIVI 1 e lo avessero selvaggiamente aggredito come sostiene la cognata, si sarebbero dovute riscontrare delle conseguenze. L’unica lesione era per contro la frattura della caviglia, che la vittima può benissimo essersi procurata cadendo. Un simile ferimento non è per nulla tipico per chi riceve pugni e calci, ma si manifesta ben più facilmente quando si inciampa o si cade in malo modo. Non bisogna dimenticare d’altronde che la parte civile al momento dei fatti aveva un tasso alcolico verosimilmente superiore al 3,5 ‰, ritenuto che circa quattro ore dopo aveva ancora un tasso del 3 ‰ (cfr. referto allegato al rapporto di polizia, act. 1). In tali condizioni è facile cadere, soprattutto se si è oggetto di spinte.
Oltre alla mancanza di segni di percosse, a ridimensionare la brutalità dell’aggressione, vi è anche il fatto che se effettivamente due uomini, uno dei quali (ACCU 2) robusto, avessero attaccato con particolare veemenza la parte civile, difficilmente la minuta cognata avrebbe potuto frapporsi, come ha asserito di aver fatto, senza subire lei stessa importanti conseguenze. Inoltre anche la circostanza che ACCU 2 abbia bloccato con il ginocchio la vittima sul cofano dell’automobile dimostra che l’intento era più quello di convincerlo ad andarsene, che quello di picchiarlo.
E’ comunque comprensibile che __________, vedendo tre uomini, dei quali due corpulenti, menar le mani, si sia spaventata e abbia poi intravisto maggiore violenza di quella che effettivamente c’è stata. Infine pure l’offerta degli accusati di portare a casa la parte civile dopo aver preso atto che si era ferita potrebbe essere interpretata a sostegno della tesi che non vi era la volontà di farle del male.
8. In definitiva risulta che gli accusati hanno in ogni caso alzato le mani con fare ostile nei confronti della parte civile, senza che vi sia indizio che questa fosse stata aggressiva nei loro confronti, e che a causa del loro comportamento essa ha subito una lesione. Quest’ultima infatti, quand’anche fosse stata favorita dal tasso alcolico della vittima, è una conseguenza dell’attacco degli imputati.
Sono così riuniti tutti gli elementi dell’aggressione.
9. Per quanto concerne la pena si rileva che le intenzioni degli accusati non erano particolarmente bellicose e che la lesione è avvenuta piuttosto accidentalmente e non da ultimo favorita anche dalle condizioni fisiche della vittima e dalla sua stazza. Se non ci fosse stata la frattura della caviglia si sarebbe parlato di vie di fatto.
La gravità dell’attacco deve quindi essere ridimensionata rispetto a quanto ritenuto dall’accusa.
Tutto ben ponderato una pena di 15 aliquote giornaliere appare correttamente commisurata alle particolarità della fattispecie concreta. L’ammontare della singola aliquota per ACCU 1 è calcolata in fr. 60.- sulla base dei dati agli atti, discussi e accettati al dibattimento. Nel suo caso di non vi sono motivi né oggettivi né soggettivi per non concedere la sospensione condizionale della pena con un periodo di prova di due anni. Alla pena sospesa va aggiunta una multa che può essere fissata in fr. 500.- tenendo conto delle sue condizioni economiche.
Per ACCU 2 la situazione si presenta diversa, perché egli ha un precedente specifico e non si può con sufficiente tranquillità escludere che egli si astenga dal commettere nuovi reati, vista la facilità con la quale si lascia trasportare dagli eventi quando si trova in situazioni di conflitto come quelle che si possono sempre presentare nell’ambito del mestiere che svolge.
La pena di 15 aliquote giornaliere deve quindi essere effettiva. La singola aliquota è fissata in fr. 80.- in funzione degli elementi agli atti, discussi e accettati al dibattimento.
10. In merito al precedente specifico di ACCU 2 si osserva che i fatti risalgono al 2001 e l’aggressione in quel caso, come evidenziato al dibattimento, ha avuto luogo in condizioni del tutto diverse e ha visto l’accusato, per quando sembra di capire, coinvolto suo malgrado.
Nonostante quanto evidenziato sopra appare quindi opportuno fare un atto di fiducia nei confronti dell’imputato e non procedere, come peraltro proposto dal Procuratore pubblico, alla revoca della sospensione condizionale della relativa condanna, prolungandone tuttavia di un anno il periodo di prova.
visti gli art. 34, 42, 46, 48, 49, 106, 134 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1 e ACCU 2
autori colpevoli di aggressione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nei decreti di accusa n. 3510/2007 e n. 3511/2007 del 22 ottobre 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 900.- (novecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 870.-.
condanna ACCU 2
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 80.- (ottanta), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 870.-.
comunica che le condanne saranno iscritte a casellario giudiziale e cancellate trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
dà atto che nei decreti di accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per eventuali pretese di corrispondente natura.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei confronti di ACCU 2 dall’Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau, Burgdorf, il 30 agosto 2005, ma ne prolunga di 1 anno il periodo di prova.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.00 multa
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 1'370.00 totale
Distinta spese a carico di ACCU 2,
fr. 1'200.00 pena pecuniaria
fr. 600.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 2'070.00 totale