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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.04.2008 10.2007.438

30 avril 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,016 mots·~5 min·4

Résumé

Condurre un autofurgone senza essere in possesso della licenza di condurre professionale per tale tipo di veicolo e trasporto; veicolo non sottoposto al controllo delle emissioni di gas di scarico

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.438 DA 3460/2007

Bellinzona 30 aprile 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                             per aver condotto l'autofurgone Mercedes targato __________ senza essere in possesso della licenza di condurre professionale prescritta per tale tipo di veicolo e di trasporto;

                                             fatti avvenuti a __________ il 5 luglio 2007;

                                             reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr, in relazione con l’art. 3 cpv. 1 OAC;

                                        2.  violazione degli obblighi del detentore,

                                             per aver condotto l’autofurgone suddetto malgrado non fosse stato sottoposto al prescritto controllo delle emissioni di gas di scarico e di fumi;

                                             fatti avvenuti a __________ il 5 luglio 2007;

                                             reato previsto dall'art. 96 ONC in relazione con gli art. 59a cpv. 1, 2 e 3 ONC e art. 35 cpv. 1 OETV;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3460/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 13'500.--.

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-- (mille) ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alle pene: detentiva di 60 (sessanta) giorni (ai sensi del vCPS) e pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.-- l’una per complessivi fr. 800.--, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico l’11 febbraio 2006 ed il 2 aprile 2007 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 2 novembre 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 28 aprile 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta la violazione degli obblighi del detentore, ma chiede, in virtù del principio in dubio pro reo, il proscioglimento dal reato di guida senza licenza di condurre, in quanto non è provato che si sia trattata di una corsa a titolo professionale. In via subordinata, postula una massiccia riduzione delle aliquote e dell’ammontare delle stesse, in considerazione degli art. 47 cifra 2 CPS e 48 cpv. 1 lett. a n. 1 CPS e della sua situazione finanziaria, nonché una riduzione della multa, chiedendo altresì di prescindere dalla revoca del beneficio della sospensione condizionale delle precedenti condanne e dall’iscrizione a casellario giudiziale;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida senza licenza o nonostante la revoca,

                                        1.2.  Violazione degli obblighi del detentore,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione ed alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 80.-- l’una decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino l’11 febbraio 2006, rispettivamente il 2 aprile 2007, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 OAC; 2, 3, 59a cpv. 1, 96 ONC; 35 cpv. 1 OETV; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rilevato                              che, cadendo, in virtù del principio in dubio pro reo, il reato di guida senza licenza di condurre, l’imputato risulta colpevole unicamente di violazione degli obblighi del detentore ai sensi dell’art. 96 ONC, in relazione con gli art. 59a cpv. 1, 2 e 3 ONC e 35 cpv. 1 OETV. Egli deve essere punito esclusivamente per quest’ultimo reato, giusta il numero 501 lett. a dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari;

                                        che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        violazione degli obblighi del detentore, art. 96 ONC,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3460/2007 del 22 ottobre 2007;

e lo proscioglie                dall’accusa di guida senza licenza di condurre per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 40.-- (quaranta);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 60.--;

comunica                         che la condanna non sarà iscritta a casellario giudiziale;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 giorni di detenzione di arresto (vCPS) ed alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 80.-- l’una, per complessivi fr. 800.--, decretate nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino l’11 febbraio 2006, rispettivamente il 2 aprile 2007;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         40.00       multa

                                        fr.                         20.00       tassa di giustizia

                                        fr.                         40.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      100.00       totale

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