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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.05.2008 10.2007.429

28 mai 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·929 mots·~5 min·4

Résumé

Perdere la padronanza nella guida di un motoveicolo cadendo, procurandosi lesioni; opporsi intenzionalmente all'analisi dell'alito e alla prova del sangue

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.429 DA 3451/2007

Bellinzona 28 maggio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         1.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando con il motoveicolo Aprilia targato __________, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida cadendo al suolo procurandosi lesioni personali;

                                             fatti avvenuti a __________ il 7 luglio 2007;

                                             reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 1 ONC;

                                        2.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,

                                             per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

                                             fatti avvenuti a __________ il 7 luglio 2007;

                                             reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 ottobre 2007 n. 3451/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere da fr. 90.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 6’750.

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 17 luglio 2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 ottobre 2007 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 28 maggio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale, in virtù del principio in dubio pro reo e nemo tenetur se ipsum accusare, chiede il proscioglimento del suo assistito dal reato di infrazione alla LCStr. Per quanto concerne il capo di imputazione di cui all’art. 91a cpv. 1 LCStr, chiede di contestualizzare il reato e di mandarlo esente da pena in quanto le conseguenze personali sarebbero molto pesanti. Egli chiede infine di mantenere il beneficio della sospensione condizionale alla precedente condanna;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.2.  Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 giorni di arresto decretata nei suoi confronti il 17 luglio 2006 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,

                                        2.  elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3451/2007 del 22 ottobre 2007;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 4’000.-- (quattromila);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di arresto (vCPS) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 17 luglio 2007, ma l’ammonisce formalmente (art. 46 cpv. 2 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      850.00       totale

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