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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.04.2008 10.2007.417

21 avril 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·982 mots·~5 min·2

Résumé

Colpire con pugni e calci una persona e offenderne l'onorore

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.417 DA 3134/2007

Bellinzona 21 aprile 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di  : 1.   lesioni semplici,

                                        per avere, a __________ in data __________, colpito LESA 1 con pugni e calci provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico 07.05.2007 del Dr. __________, agli atti;

                                   2.  vie di fatto,

                                        per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto contro LESA 2 colpendolo con un pugno;

                                   3.   ingiuria,

                                        per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di LESA 1 con epiteti vari tra i quali “terrone di merda” e “laziale di merda”;

fatti avvenuti                       il __________ e __________ a __________,

reati previsti                       dagli artt. 123 cifra 1, art. 126 cpv. 1 e art. 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3134/2007 di data 27 settembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 390.00 (trecentonovanta), corrispondente a 3 (tre) aliquote da fr. 130.00 (centotrenta) con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (tre) giorni.

                                 2.     Alla multa di fr. 200.00 (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due).

3.Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 150.00 (centocinquanta).

4.Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 20 (venti) giorni di detenzione e fr. 300.-- (trecento) di multa (vCP) decretata nei suoi confronti dal MP di Bellinzona il __________, ma prolunga il periodo di prova di 6 (sei) mesi.

5.La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 ottobre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento in data 21 aprile 2008, al quale l'accusato, regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

sentita                               la curatrice dell’accusato, __________, la quale fa notare che il caso da lei trattato è molto difficile e delicato da gestire. Essa avrebbe voluto la presenza in aula oggi dell’accusato (tra l’altro reo confesso), proprio per concedere alla pena da infliggere uno scopo educativo. La proposta avrebbe potuto essere quella di mettersi a disposizione ad effettuare lavori di pubblica utilità, ritenuto che l’accusato non è completamente invalido e non ha disponibilità finanziarie. La curatrice ha tentato di convincere l’accusato ad accompagnarla oggi, senza esito alcuno;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di

                              1.1.     lesioni semplici,

                                        per avere, a __________ in data __________, colpito LESA 1 con pugni e calci provocandogli le lesioni attestate dal certificato medico 07.05.2007 del Dr. __________, agli atti;

                              1.2.     vie di fatto,

                                        per avere, a __________ in data __________, commesso vie di fatto contro LESA 2 colpendolo con un pugno;

                              1.3.     ingiuria,

                                        per avere, a __________ in data __________, offeso l’onore di LESA 1 con epiteti vari tra i quali “terrone di merda” e “laziale di merda”;

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

                                 3.     Deve essere revocato il beneficio della condizionale concesso alla pena decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________ oppure dev’essere prolungato il periodo di prova?

                                 4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli artt. 123 cifra 1, art. 126 cpv. 1 e art. 177 CP, 273 e segg. CPP,

rispondendo                       positivamente ai quesiti ed osservando che non è possibile trasformare la pena pecuniaria in lavori di pubblica utilità senza il consenso esplicito dell’accusato;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                               1.1     lesioni semplici, ex art. 123 cifra 1 CP,

                              1.2     vie di fatto, ex art. 126 cpv. 1 CP,

                              1.3     ingiuria, ex art. 177 CP,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3134/2007 del 27 settembre 2007.

Condanna                        ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 130.-- (centotrenta), per un totale di fr. 390.-- (trecentonovanta);

                                  §     l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                 2.     alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                  §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-- (fr. 500.-- in caso di motivazione scritta).

Non revoca                      il beneficio della condizionale concesso alla pena detentiva di 20 (venti) giorni e di fr. 300.-- (trecento) di multa (vCP) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il __________;

prolunga                          di 6 (sei) mesi il periodo di prova riferito al beneficio della condizionale di cui si è detto sopra;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                             sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza. Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;

il condannato                   è stato avvertito della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto;

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                    390.--            pena pecuniaria

                                        fr.                    200.--            multa

                                        fr.                    100.--            tassa di giustizia

                                        fr.                    200.--            spese giudiziarie

                                        fr.                  890.00            totale

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