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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.06.2008 10.2007.363

12 juin 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·611 mots·~3 min·2

Résumé

Meccanico e gerente di una Sagl che per negligenza mette in circolazione un'autovettura nonostante l'usura del cablaggio

Texte intégral

Incarto n. 10.2007.363/ DA 2579/2007

Bellinzona 12 giugno 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         compromettere la sicurezza di un veicolo per negligenza,

                                        per avere, in qualità di meccanico-gerente della __________ di __________, sostituito agli inizi di gennaio __________ il motore dell’automobile marca “Ford Mondeo” targata __________, di proprietà di LESA 1, tollerando per negligenza che l’auto venisse messa in circolazione il __________ malgrado avesse evidenziato l’usura del cablaggio della vettura, che si incendiava il __________ a __________ in __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 93 cifra 1 cpv. 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 13 agosto 2007 n. 2579/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla multa di fr. 1'000.-- (mille), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) - (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    2.       Riservata la disposizione di cui all’art. 15 della Lcant. sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

                                    4.       Si rinvia la parte civile al competente foro civile per qualsiasi pretesa (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 6 settembre 2007;

indetto                               il dibattimento 12 giugno 2008, al quale è comparso l’accusato, assistito dal difensore avv. DI 1, , mentre il Procuratore pubblico con lettera 9 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il teste __________ , __________, da __________, in __________, __________, __________ __________, il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, ha promesso;

sentiti                                il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito, in via del tutto subordinata una riduzione della multa;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di compromettere la sicurezza di un veicolo per negligenza?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1; decaduto il quesito posto sub 2; come segue al quesito posto sub 3;

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di aver compromesso la sicurezza di un veicolo per negligenza ai sensi dell’art. 93 cifra 1 cpv. 2 LCStr;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

         Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio della difesa contro gli incendi, Residenza, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         40.--         testi                                                                   

                                        fr.                      240.--         totale

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