Incarto n. 10.2007.357 DA 2759/2007
Bellinzona 11 marzo 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Sara Friedli per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di minaccia,
per avere, a __________, il 23 luglio 2007, usando grave minaccia, incusso timore e spavento a CIVI 1 minacciandolo di volerlo colpire con un bastone e ferire con un coltello;
reato previsto dall’art. 180 CP;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa n. 2759/2007 di data 28 agosto 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-, con lavvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 30 agosto 2007 dall'accusato;
indetto il dibattimento 11 marzo 2008, al quale sono comparsi il difensore, la parte civile mentre l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 8/14 gennaio 2008, non è comparso, il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG,
rispondendo ai quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2759/2007 del 28 agosto 2007.
carica le spese allo Stato, il quale rifonderà al signor ACCU 1 la somma di fr. 800.- per ripetibili.
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 250.00 totale